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Danno da trasfusione. Ora si può avere il risarcimento

Che il Ministero della Salute fosse responsabile per gli ingenti danni provocati dalle strutture sanitarie chiamate a praticare trasfusioni e vaccinazioni, non è una novità. Con la legge 210/92 si era provveduto a  stabilire un indennizzo a favore degli emotrasfusi con sangue infetto, che aveva provocato malattie del fegato (in particolare, epatite C) e, in molti casi, Aids. Alla fine degli anni ‘90, la Cassazione stabiliva la cumulabilità dell’indennizzo con il risarcimento dei danni da inoltrare al Ministero della Salute. Ma per tutti quei pazienti che, nella stragrande maggioranza dei casi, avevano subito danni intorno agli anni ’80 niente da fare…Infatti, si era stabilito un limite temporale di responsabilità, ovvero 1978 per l’epatite B, 1985 per l’HIV e 1988 per l’epatite C. Per tutti quelli contagiati prima, dunque, nessun risarcimento. Finalmente, all’inizio del 2008, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rivoluzionato detti parametri, stabilendo che la colpa del Ministero nel trattamento del sangue dei donatori deve essergli attribuita a far data dagli anni ’70, quando già si conosceva il virus dell’epatite B, per non aver vigilato sul sangue infetto.

Come fare per ottenere l’indennizzo? Previsto per offrire un sostegno quotidiano per il trattamento sanitario, bisogna inoltrare la domanda amministrativa al Ministero della Salute attraverso l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza, e deve essere redatta su carta semplice, firmata dell’interessato o da chi esercita la tutela ed infine datata con i documenti richiesti.

Clicca qui per scaricare il file con il modulo

Attenzione ai termini di prescrizione: 3 anni per i casi di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali e di 10 anni per i casi di infezione HIV, che decorrono dal momento in cui il danneggiato ha avuto la reale percezione del danno.

Per ottenere il risarcimento, volto a liquidare tutti i danni biologici, morali e patrimoniali, bisogna rivolgersi ad un legale che citerà il Ministero della Salute, a prescindere dal riconoscimento dell’indennizzo. Il termine di prescrizione è di 5 anni, dal momento in cui si ha la reale percezione del danno e la sua rapportabilità causale, che è fatta coincidere con l’inoltro della domanda amministrativa. Diviene di 10 anni per gli eredi della persona contagiata e defunta.

 >Atto di citazione per risarcimento danni da contagio

Per l’indennizzo (da www.emotrasfusioni.org):

domanda doppia patologia

domanda di aggravamento

domanda di assegno una tantum

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45 commenti a “Danno da trasfusione. Ora si può avere il risarcimento”

  1. tanya dice:

    io sono una ragazza che dal eta’ di 10 anni x colpa dello stato e di chi fa le voci..
    mi sono fatta 3 mesi di ospedale io non capivo al lepoca cosa avevo e xche prendevo dei farmaci strani.
    mia madre mi diceva non sono nulla sono solo x la thalassemia xche io sono talassemica.
    e questo gia’ si e capito.
    il dunque e che a me me l’hanno detto a 18 anni la malattia quella grave e non potete immaginare,mi e crollato il mondo addosso.
    Avevo una rabbia dentro di me e tuttora ce lo e ispiegabile che unabambina di 10 anni potesse
    incontrare nel suo cammino l HIV solo a scriverla o le lascrime e da allora che mi pono dei xche,…xche proprio a me non solo ho la thalassemia ma anche l’altra
    nessuno puo capire cio che provo e sento..io penso a quei ragazzi che si danneggiano la vita di schifezze…
    e io che ne vorrei di salute sto lottando x vivere e x guarire e si guarire e una parola grossa
    ma DIO lo sa quanda sofferenza ce nel mio cuore solo GESU’ lo puo capirlo
    che e morto x la crudelta dell popolo e de x noi e morto..cmq
    sai avrei il desiderio di incontrare chi mi a fatto questo e digli grazie ma io non perdono
    xche e da piccola che soffro adesso ora ne ho 30 ringraziando il signore..
    ma spero che non si ripetereranno questi sbagli e vorrei che pagassere ma tanto non bastano i soldi il danno ce e i soldi non lo toglieranno di certo i soldi finiscono grazie che mi avete sopportata ringrazio il mio compagno che mi e vicino e ringrazio la mia famiglia che mi e vicina
    ma il male ce sempre dentro di me..

  2. avv. Corsi dice:

    Cara Tanya,
    sono molto addolorata nel leggere le tue righe piene di dolore. Purtroppo molte persone hanno subìto la tua stessa ingiustizia. C’è chi si lascia andare al dolore e chi tenta di reagire con tutte le proprie forze.
    Oltre a facili consigli, quale quello di andare a fondo alla cosa e far pagare, se del caso, eventuali responsabili rivolgendoti ad un professionista, posso solo dirti di aggrapparti alla vita più che puoi, affiancata dalle persone che ami e che, mi sembra di capire, ti sono molto vicine.
    Buona fortuna.
    avv. Mary Corsi

  3. Danno da trasfusione Ora si pu avere il risarcimento | corsi dice:

    […] Original post by Mary Corsi […]

  4. giovanni dice:

    Salve a tutti spero che qualcuno sia così gentile da potermi chiarire questo dubbio.
    IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA 581/2008 GLI EREDI HANNO DIECI ANNI DI TEMPO PER PRESENTARE LA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO, MA QUESTI DIECI ANNI DA QUANDO INIZIANO A DECORERRERE? rINGRAZIO CHIUNQUE VOGLIA FORNIRMI QUESTA INFORMAZIONE GRAZIE

  5. Mary Corsi dice:

    Gent.le sig. Giovanni,
    le Sezioni Unite della Suprema Corte, con le dieci sentenze dello scorso gennaio, hanno stabilito il principio secondo cui il termine di prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all’altri diritto (il momento in cui viene contagiato), nè dal momento in cui si manifesta all’esterno (possono passare anche anni prima che si abbiano i primi sintomi), ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente a fatto doloso o colposo di terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell’epoca. In definitiva il danneggiato, oltre ad avere piena conoscenza del proprio stato morboso, deve avere anche la certezza di chi sia stata a causarla.
    La determinazione del dies a quo, pertanto, vale nel caso di eredi che, se agiscono sin dall’inizio IURE PROPRIO (ovvero per i danni diretti quali prossimi parenti) si applicano i 10 anni, mentre se agiscono IURE HEREDITARIO, ovvero per far valere un diritto già azionato dal danneggiato in seguito deceduto, viene applicato il termine quinquennale.

  6. genny dice:

    salve ieri sono andato dal mio avvocato e mi ha detto che sono passati 5 anni e non posso piu chiedere l indenizzio per epatite c il mio bravissimo avvocato aveva la mia pratica dal 1999 nel 2003 mi sotopossero a visita al ospedale militare di baggio con la conclusione di nesso tra epatite c ascrivibilita alla7 ctb tab a e trasfussioni ma la domanda fu respinta non presentata in tempo feci ricorso nel 2005 mi chiesero altri esami del sangue ma io dal epatite c sono guarito nel 2002 con la cura di interferone gli esami risultarono negativi nel 2006 il ministero della salute mi rispose che non avendo piu niente non potevano piu darmi nessuna tab e non si procedera al pagamento ieri il mio avvocato mi a dato la brutta notizia vorrei sapere cosa devo fare le trasfusioni risalgono al 1985 per infortunio sul lavoro e perdita del braccio 2 donatori sono di sangue sono risultati positivi al epatite c mi aiuti devo andare avanti o lascio perdere o cambio avvocato grazie

  7. Mary Corsi dice:

    per genny:
    è necessario operare una distinzione. L’indennizzo ex lege 210/92 è previsto per danni da vaccinazioni ed epatiti post-trasfusionali, a prescindere dalla responsabilità del Ministero, per motivi di solidarietà sociale. La domanda va presentata entro 3 anni dalla scoperta della malattia nel suo stadio culminante. Avverso la decisione della Commissione medica ospedaliera, si può fare ricorso entro 30 giorni al Ministero, ed entro un anno al Tribunale avverso la decisione sul ricorso.
    Il risarcimento è dovuto, indipendentemente dall’indennizzo, se vi è responsabilità del terzo nella causazione della malattia e si propone al Tribunale entro 5 anni dalla scoperta della malattia nella sua forma più grave, unitamente alla consapevolezza di chi sia il danneggiante. Ciò detto dovrebbe specificare quanto segue:
    1. data di inoltro della domanda amministrativa (legge 210);
    2. data di risposta negativa sui termini;
    3. data e contenuto della seconda decisione a seguito del ricorso (è stato accolto in merito ai termini, ma rigettato solo per guarigione?)
    Se così fosse, non è pregiudicata l’azione di risarcimento, laddove la notifica della Regione sia stata determinante sul nesso causale (solo con la visita ha scoperto che le trasfusioni erano infette?), se notificata non più di 5 anni fa.
    Ora, a prescindere che dall’epatite C non si guarisce mai completamente, è comunque dovuta l’invalidità temporanea totale e parziale sino alla data di guarigione.
    Non ho motivi di dubitare su quanto riferitole dal Suo avvocato, ma dovrei avere notizie più dettagliate per valutare la possibilità di un’azione. Mi contatti per approfondimenti.

  8. Rosaria dice:

    Sono una operatrice sanitaria. Non è un commento bensì un chiarimento sul dies a quo e prescrizione per la legge 210/92 e successiva 238/97. Ringrazio in anticipo per la risposta.
    Ad aprile 1996 mi sono punta con un ago infetto durante il servizio.
    Il 24 luglio 1997 mi viene certificata una epatite cronica attiva e nella stessa data faccio istanza di riconoscimento di causa di servizio.
    il 10 maggio 2001 la CMO riconosce il nesso causale ed invia alla CPPO di Roma la pratica per la conferma ed il riconoscimento dell’equo indennizzo.
    A gennaio 2004 la CPPO conferma il nesso causale.
    Il 10 luglio 2007 faccio domanda per l’indennizzo per la L.210.
    La CMO x la L. 210 conferma il nesso ma rigetta la istanza in quanto non presentata nei termini temporali di legge.
    Ho fatto ricorso gerarchico entro i trenta giorni.
    Nel ricorso ho invocato la sentenza n 6500/03 della Corte di Cassazione che dice “per le epatiti verificatesi prima del 28-7-1997 (data di entrata in vigore della L 238/97) il termine prescizionale è decennale, in quanto solo con la legge 238/97 viene introdotto il termine triennale anche per le epatiti”.
    Infatti il certificato e l’istanza per la causa di servizio sono prodotti in data 24-7-1997( prima della entrata in vigore della 238/97) e l’istanza per la 210 è stata fatta il 10 luglio 2007, cioé 14 giorni prima della scadenza dei 10 anni.
    Non ho avuto risposta.
    Non mi sono ancora rivolta ad un avvocato.
    Chiedo poiché la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ( Cass. sent. n. 19355 del 18 settembre 2007) il “dies a quo” per il mio caso è:
    1) il 24 luglio 1997 data dell’istanza per la causa di servizio? (e quindi 10 anni per la sentenza Cass. n. 6500/03?)
    2)il 10 maggio 2001 data della pronuncia dell’esistenza del nesso causale da parte della CMO? ( con quale termine di prescrizione?)
    3)il 22-11-2002 data della sentenza della C. Costituzionale n 476?( con quale termine di prescrizione?)
    4) il 20 gennaio 2004 data della conferma del nesso di causa della CPPO di Roma? ( con quale prescrizione?)
    Sono della provincia di Napoli mi sarebbe utile la indicazione di una associazione o qualunque altra organizzazione o professionista con esperienza nella materia.
    Grazie per la risposta

  9. immacolata dice:

    Volevo,chiedervi,ma dopo,questa,sentenza del 2008,che,da la possibbilita,hai trasfusi,degli anni,70,ottenere quseto risarcimento danno biologico.
    Ci,sono state persone in italia,che hanno,percepito quseto risarcimento?
    Oppure ancora tutto fermo?
    Lessi,che lo stato,avrebbe,al massimo risarcito,con trazaione,massima,che non supera,i 440.000,euro.
    Ma chi come me,doppio,contagio,epatite b e c,causato,tra trasfusioni infette,si deve accontenatre diq useta irrisoria cifra?
    Distinti saluti la Signora Immacolata

  10. Mary Corsi dice:

    per Rosaria:
    in tema di prescrizione, la determinazione esatta è, purtroppo, tutt’altro che agevole. Cominciamo col dire che il dies a quo parte dalla piena conoscenza del danno e, a mio parere, la data di riferimento dovrebbe essere quella in cui le viene diagnosticata l’epatite C (24 luglio 97).
    L’art. 1, comma 9, della legge n. 238 del 1997 ha sostituito il testo dell’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, stabilendo che «I soggetti interessati […] presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno».
    La sentenza la Lei richiamata (Cass. 650/03) dichiara espressamente che: “per il caso di epatiti post-trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla legge 238 del 1997 deve ritenersi operante l’ordinario termine di prescrizione decennale”.
    Ora, a legittimare la richiesta di indennizzo da parte degli operatori sanitari è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza 476/02, e le singole amministrazioni, in assenza di una legge ad hoc, hanno stabilito che il termine ultimo per la presentazione delle istanze per gli operatori sanitari che hanno preso conoscenza dell’infezione da epatite B o C in data anteriore al 26 novembre 2002, sarebbe scaduto il 25 novembre 2005, ovvero i tre anni previsti dalla 238/97, a partire dalla pubblicazione della suddetta sentenza.
    Ora, a mio parere, tenuto conto dell’attuale poca chiarezza in merito, e rientrando il danno nel termine decennale previsto dalla 210/92, può provare ad adire il Tribunale competente, decorsi 120 gg dalla presentazione del ricorso gerarchico. E’ un rischio che correrei.
    Le associazioni sono molte: provi a rivolgersi all’Epac Onlus, Assoepatitec o direttamente al difensore civico del Suo Comune. Qualora si volesse affidare a noi, abbiamo una sede anche a Napoli.

  11. Mary Corsi dice:

    per immacolata:
    la Suprema Corte ha cassato 10 sentenze rinviando le cause alle Corti d’Appello che si dovranno uniformare ai principi enunciati. Uno di questi è proprio la responsabilità ministeriale a far data fin dagli anni ‘70 che il Giudice dovrà valutare, caso per caso.
    Quanto alle transazioni, trattasi di somme offerte dal Ministero che, se Lei ritenesse irrisorie, potrebbe tranquillamente rifiutare ed adire il Tribunale per il riconoscimento di quanto spettanteLe. Ovviamente dovrà valutare che ricorrano tutti i requisiti per la relativa domanda, tra cui la non trascurabile prescrizione del diritto (5 anni dalla conoscenza del danno rapportato al comportamento colposo del Ministero). Sono a disposizione per chiarimenti.

  12. Mariuccia dice:

    Mia madre, è stata una delle prime donatrici avis della mia città, già negli anni 70. Nel 1983 ha subito un intervento alla colicisti. Passati i 6 mesi di rigore è andata all’AVIS per fare una donazione, ma le venne diagnosticata una epatite dovuta sicuramente ad una trasfusione. Nessuno di noi in famiglia si ricordava che durante quell’unico intervento mia madre fosse stata trasfusa. Abbiamo richiesto la copia della cartella clinica dove abbiamo letto che è stata effettivamente trasfusa. Abbiamo chiesto al Centro Trasfusionale dove abbiamo appreso che il giorno della trasfusione sono state trasferite dal centro all’ospedale 5 sacche di sangue, ma non a nome di mia madre, nè come reparto chirurgico bensì genericamente come ospedale e 2 sono state trasfuse a mia madre.
    La domanda che vorrei farle è se nonostante sia passato tutto questo tempo possiamo ancora procedere con la richiesta di risarcimento, anche se abbiamo solo la cartella clinica dove si rileva che in due giorni diversi mia madre è stata trasfusa, se si da chi dobbiamo partire e cosa allegare. Grazie.

  13. immacolata dice:

    Grazie,Mary,per aver cortesemente risposto alla mia domanda.
    Volevo,chiederti:
    E’ da poco,che mi è stato riconosciuto,l’indenizzo,legge 210/92.
    Mi,è stato riferito che,ci è di diritto,chiedere,le 270,euro in piu’sull’ assegno bimestrale.
    Se tu sei a conoscenza,di questo che ti ho scritto!
    Potresti gentilmente spiegrami,come fare per ottenere queste 270 euro in piu?
    Tutto,l’iter da fare?
    Ciao,e grazie,
    da Immacolata.

  14. Mary Corsi dice:

    per mariuccia:
    per la determinazione del dies a quo (ovvero il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione) deve farsi riferimento al momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza della malattia nella sua forma irreversibile da collegarsi alla sua rapportabilità causale (ovvero alla conoscenza rigorosamente documentata di chi sia stato il “colpevole”). A tal uopo bisogna valutare se il comportamento del danneggiato sia stato improntato a diligenza, ovvero si sia attivato nel miglior modo possibile per conoscere quanto sopra. La decisione spetta al giudice. Qalora si riuscisse a dimostrare che le ricerche effettuate hanno portato solo in un dato periodo a conoscere il momento dell’avvenuto contagio e le modalità, si potrebbe sostenere che solo da quel momento decorrono i 5 anni. Altresì, deve essere il Ministero ad eccepire, provandolo, il decorso del termine prescrizionale in quanto non è eccezione rilevabile d’ufficio ezx art. 2938 c.c. Per poter meglio risponderLe avrei bisogno di valutare la documentazione e le date di riferimento. Sono a disposizione per un consulto totalmente gratuito. I miei indirizzi sono nella sezione “conosci gli autori”. Saluti

  15. Rosaria dice:

    Gentilissima Mary
    Potrei avere l’indirizo o comunque un recapito con cui contattare la vostra sede di Napoli?
    Quolora necessario la mia e-mail è ros311@interfree.it
    Grazie Rosaria

  16. Mary Corsi dice:

    per immacolata:
    è possibile chiedere al Ministero un indennizzo aggiuntivo. I motivi possono essere diversi:
    Indennizzo aggiuntivo ex L. 229/05
    La persona colpita da doppia patologia (epatite + AIDS), con un esito invalidante distinto, gode di un indennizzo aggiuntivo in misura non inferiore al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave (art.1 comma 7, Legge 238/97)

    A chi è già titolare dell’indennizzo previsto dalla L. 210/92 è riconosciuto un ulteriore indennizzo consistente in un assegno mensile vitalizio pari a:
    • sei (6) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha avuto un riconoscimento dalla CMO pari alle categorie che vanno dalla 1° alla 4° della tabella A annessa al DPR 915/78 e succ. modificazioni
    • cinque (5) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha ottenuto un riconoscimento dalla CMO pari alla 5° o 6° categoria della citata tabella A
    • quattro (4) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha ottenuto un riconoscimento dalla CMO pari alla 7° o 8° categoria della citata tabella A
    L’indennizzo aggiuntivo è suddiviso a metà tra il danneggiato ed i congiunti che gli prestano assistenza in maniera continuativa e prevalente.
    Domanda di aggravamento
    Nel caso di aggravamento dell’infermità già riconosciuta, l’interessato può presentare all’Azienda USL, entro sei mesi dalla conoscenza dell’evento, una domanda di revisione (art.6 L.210/92).
    Ulteriore indennizzo
    Inoltre, sempre ai cittadini danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni e già titolari di indennizzo 210/92, la normativa prevede la concessione di un assegno una tantum, ulteriore quindi all’indennizzo aggiuntivo istituito con legge 229/05, il cui importo è in ogni caso pari ad un massimo di 10 annualità dell’indennizzo aggiuntivo per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dello stesso indennizzo aggiuntivo.
    L’importo dell’assegno una tantum aggiuntivo viene erogato in cinque rate annuali.
    La domanda va indirizzata al Ministero della Salute allegando la documentazione necessaria per certificare la titolarità all’indennizzo 210/92 nonché la categoria tabellare attribuita. In quest’ultimo caso, gli interessati, ai fini del riconoscimento del beneficio,
    dovranno rinunciare ai contenziosi giurisdizionali in corso o da instaurare.
    In calce all’articolo troverà allegate le relative domande.

  17. immacolata dice:

    Ancora,grazie,1000,Mary,per aver risposto,in modo esaustivo,alla mia mail.
    Quindi,per avere un’incremento dell’inporto,sull’indenizzo,una persona deve essere affetta da doppia patologia,invalidante,Es.epatite c ed Hiv.
    Se,non ci sono queste condizioni,è inutile fare domanda di incremento.
    Per Es.il mio caso,epatite b e c,Cmq,non posso fare domanda!Vero?
    Saluto cordialmente:
    La Sig.ra Immacolata.
    Ps. Mary,ma mi è stato riferito:
    per chi gia’ ha ottenuto,l’indenizzo,legge 210/92,cè un’incremento di euro 270,sull’inporto bimestrale.
    Tu ne sei a conoscenza di questa situazione?
    Potresti darmi ulteriori raguagli?

  18. vincezo dice:

    C’è qualcuno,che sa dirmi,se un doppio contagio,epatite b e c,per trasfusioni infette,deve avere l’incremento per doppia patologia,nell’indenizzo?
    Oppure per doppia patologia,è riferito solo a contagiati,epatite c ed Hiv?
    Potreste gentilmente ripsondere?
    A questo mia domanda?
    Distinti saluti:
    Vincenzo russo.

  19. Mary Corsi dice:

    per immacolata e vincenzo:
    credo senza dubbio che si possa avanzare domanda di indennizzo aggiuntivo per doppio contagio. Il problema è che, essendo le due malattie univoche nell’aggressione del fegato, il valore economico aggiuntivo potrebbe non essere particolarmente alto.
    Se si prova attraverso valide certificazioni medico-legali che l’una infezione è maggiormente grave dell’altra (l’epatite C spesso è più invalidante della B), la strada sarebbe più facile.
    Auguri

  20. vincenzo dice:

    Mery,per malattia invalidante cosa intendi?
    Calcinoma al fegato,cerosi epatica,oppure insufficienza epatica?
    IO,non ho x fortuna nessuna di queste patologie.
    Ma mi sembra ridicolo,che per doppia patologia si intende solo,hiv-hcv,e non hbv-hcv.
    Anche xchè,non è vero,che l’epatite b e c,sono,malattie che attaccano solo il fegato.
    Una nuova scoperta ,ritiene che l’epatite b,porta il tumore al pancreas.
    Ciao,mery e grazie di tutto.
    Ps se ne sai di piu,su questo argomento,aggiornami,mi farebbe piacere.
    Ciao da Vincenzo.

  21. Mary Corsi dice:

    per vincenzo:
    forse non mi sono spiegata con esattezza. Ritengo che epatite C e B siano due diverse malattie, sia in termini di evoluzione, sia in termini invalidanti. Ovviamente non sta a me dirlo, ma è necessaria una specifica e puntuale attestazione epato-medica in tal senso, che dimostri che l’una provochi danni che l’altra, da sola, non avrebbe arrecato. In tal caso ritengo ci siano tutti i criteri per provare a chiedere l’indennizzo aggiuntivo da doppio contagio.

  22. pietro dice:

    mio padre a seguito trasfusione subita in ospedale nel 1983, si ammala di epatite C, dopo anni si aggrava con cirrosi epatica e nel 2005 muore per epatocalcinoma al fegato.
    Nel 2007 come erede (assieme ai fratelli) abbiamo avuto l’indennizzo di 77.000 € della legge 210.
    La domanda è: gli eredi possono avere anche l’indennizzo aggiuntivo per doppia patologia contratta dal deceduto?

  23. Mary Corsi dice:

    per pietro:
    la Legge 210/92 prevede che, qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie sia derivata o derivi la morte, gli aventi diritto (coniuge, figli, i genitori o – se la persona è deceduta in età minore - gli esercenti la patria potestà , i fratelli minorenni e maggiorenni) possono fare domanda, a loro scelta, per un assegno una tantum, nella misura di euro 77.470,00, oppure per un assegno mensile per la durata della vita. Se la persona danneggiata dopo aver presentato domanda muore prima di percepire l’indennizzo (o mentre già lo percepisce) compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda al giorno della morte (compreso) del danneggiato.
    Da quello che mi dice mi pare di capire che suo padre è deceduto prima di percepire l’indennizzo. A mio parere l’aver optato per l’assegno una tantum preclude la possibilità di chiedere altre forme aggiuntive.
    Resta ferma la possibilità di intentare causa per risarcimento danni, qualora non abbiate allegato, alla domanda di indennizzo una tantum, formale rinuncia al contenzioso giurisdizionale.

  24. immacolata dice:

    Ciao,Mary,sono immacolata:
    volevo farti una domanda attinente alla legge 210/92.
    Da pochi,mesi ho ottenuto, l’indenizzo,legge 210/92.
    Mi è stato riferito,che si puo’ fare causa,per ottenere,un’aumento ,sull’importo bimestrale di euro 270.
    Potresti gentilmente darmi,tuute,le delucidazioni,del caso,per ottenere queste 270 euro inpiu?
    E’ una causa,che bisogna fare con l’avvocato?
    Oppure è una domanda che av solo,presentata?
    Ciao,da immacolata

  25. Mary Corsi dice:

    per immacolata:
    gentile signora, probabilmente non mi sono spiegata in maniera esaustiva. L’aumento di cui parla credo si riferisca all’INDENNIZZO AGGIUNTIVO ex legge 229/2005, il quale prevede un indennizzo che si aggiunge all’indennizzo base per tutti i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria.
    1)“aggiuntivo” previsto dall’art. 1, comma 1, della legge 229/2005 che viene corrisposto in forma di assegno mensile vitalizio.
    2)oppure assegno “una tantum” (ovvero previsto una sola volta) di cui all’art. 4 legge 229/2005 il cui ammontare è determinato dalla commissione apposita fino a una misura massima di 10 annualità dell’indennizzo aggiuntivo per tutto il periodo tra il manifestarsi del danno da vaccinazione e l’ottenimento dell’indennizzo.
    Successivamente con Decreto Ministeriale del 20.06.2008 è stato stabilita:
    1. la liquidazione in un unico importo corrispondente alle prime tre rate delle cinque spettanti (art.4, L. 229/05) dell’assegno una tantum aggiuntivo;
    2. la misura di tale assegno sarà pari al 12,5% dell’importo dell’indennizzo aggiuntivo di ogni anno - corrisposto al soggetto interessato (art. 1 della legge 229/05) - per il periodo intercorrente tra il manifestarsi del danno da vaccinazione e la decorrenza dello stesso indennizzo aggiuntivo, e comunque per un massimo di 10 annualità.
    Tale percentuale è identica per tutti i soggetti aventi diritto.
    Non v’è da fare alcuna causa, ma semplicemente inoltrare la relativa domanda alla ASL competente. Quanto all’amontare, non so da cosa le derivino questi 270 euro, non conoscendo l’importo che le viene liquidato a titolo di indennizzo che vorrà indicarmi (unitamente alla patologia e causa), per poter essere più precisa.

  26. Francesco dice:

    salve, mia madre è dal 2000 che percepisce l’assegno vitalizio della 210/92, è iscritta all 8 categoria, al momento siamo in causa con il ministero della salute per il danno biologico, finalmente abbiamo avuto la risposta che hanno nominato un medico legale per accertare la percentuale del danno. Ora leggendo, chiedo a cosa si riferisce la legge 229/05, e se mia madre puo fare richiesta per questo ulteriore assegno. Grazie.

  27. Francesco dice:

    Dimenticavo mia madre ha contratto epatite c.

  28. Mary Corsi dice:

    per Francesco:
    I (soli) soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria già beneficiari dell’indennizzo ai sensi della legge 210/92 possono presentare direttamente al Ministero della Salute domanda ai sensi della Legge 229/05 per l’ottenimento di un ulteriore indennizzo pari rispettivamente a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla Legge 210/92 a seconda della categoria ascritta.
    La domanda può essere presentata altresì dai congiunti che abbiano prestato assistenza prevalente e continuativa al danneggiato.

    I beneficiari della legge 229/05 possono ottenere altresì un assegno una tantum pari al 50% dell’ulteriore indennizzo previsto dalla legge 229/05 per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.

  29. cipriano dice:

    il 27 marzo 2000 il giudizio della c.m.o di napoli dice che esiste nesso causale tra la trasfusione e l’infermità:epatopatia hcv correlata,ascrivibile alla ottava categoria della tabella a. epatite trasmessa nel periodo 1979. il 2001 definizione della pratica per indennizzo da parte della regione campania. chiedo se posso presentare domanda di risarcimento oppure e andata in prescrizione. p.s epatite mi e stata diagnosticata nel 1993,essendo stato infettato in età givanile sono nato nel 1961 solo adesso comprendo il dramma della malattia e ne sto pagando le conseguenze psicologicamente e nella società.devo ringraziare mi manda rai tre,non sapevo che si poteva fare domanda per indennizzo seguendo la trasmissione ne venni a conoscenza. grazie grazie aspetto una vostra gradita risposta.

  30. Mary Corsi dice:

    per cipriano:
    il termine prescrizionale per chiedere il risarcimento danni è di 5 anni dal momento della conoscenza della malattia e della sua rapportabilità causale. La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “solo” il responso della CMO non sarebbe sufficiente a far partire il dies a quo della prescrizione, ma decorrerebbe dal momento dell’inoltro della domanda amministrativa.
    In realtà, a mio parere, può provarsi che la rapportabilità causale sia decorsa solo dal detto responso, ma nel suo caso risulterebbero, comunque, spirati i 5 anni, a meno che non abbia interrotto la prescrizione con lettera di messa in mora. Tenga conto che l’eccezione di prescrizione deve essere sollevata dalla controparte (ministero) e non dal Giudice (d’ufficio), ma è un rischio che non correrei.

  31. Simone dice:

    Il risarcimento per i contagiati a seguito di emotrasfusioni ho saputo che verrà erogato, per coloro che ne hanno diritto, in diverse tranches sino al 2015. Qualora un avente diritto, sia esso malato o erede di un malato, dovesse morire, le residue tranches verrebbero pagate? Ed eventualmente a chi?
    La ringrazio per la Sua risposta
    saluti

  32. immacolata dice:

    Ma ad oggi,cè qualcuno/a,che abbiamo,ottenuto il risarcimento danno biologico,per trasfusioni infette?
    Se,si di quanto è stato liquidato in euro?
    Naturalmente mi riferisco hai trasfusi,degli,anni 70.
    Cordiali,saluti:
    la Sig.ra Immacolata

  33. Mary Corsi dice:

    per immacolata:
    dopo le sentenze della Cassazione del gennaio scorso, ci sono le prime sentenze a favore del risarcimento per i contagi avvenuti prima del 1989. La recente sentenza del Tribunale di Milano n. 4092 del 22.03.2008 ha condannato il Ministero al risarcimento danni per infezioni avvenute nel 1980. Si veda anche Corte d’Appello di Firenze n. 496 del 26.03.2008.

  34. Mary Corsi dice:

    Per Simone:
    il risarcimento danni è cosa diversa dall’indennizzo. Credo Lei si riferisca a quest’ultimo.
    La Legge 210 (pubblicata in G.U. n. 55 del 6 marzo 1992), modificata ed integrata dalla Legge 25 luglio 1997, n. 238 prevede che:
    qualora, a causa delle patologie previste dalla legge, sia derivata la morte, gli eredi possono presentare domanda - entro il termine perentorio di 10 anni dalla data del decesso - per un assegno di 77.468 Euro (-150 milioni di lire), oppure per l’assegno mensile per la durata di 15 anni. Il nesso di causalità tra la patologia epatica e la morte deve essere provata da cartella clinica o da scheda di morte ISTAT.

    Se la persona danneggiata dopo aver presentato la domanda, muore, per qualsiasi altra causa, prima di percepire l’indennizzo, agli eredi competono le rate maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte del paziente.

    Per quanto concerne il risarcimento è sempre possibile adire il Tribunale competente nel termine di 10 anni per gli eredi che agiscono iure proprio (ovvero per i danni diretti quali prossimi parenti), mentre, se agiscono IURE HEREDITARIO, ovvero per far valere un diritto già azionato dal danneggiato in seguito deceduto, viene applicato il termine quinquennale.

  35. immacolata dice:

    Per La Sig.ra Mary.
    Sig.ra Mary,sono la Sig.ra Immacolata.
    Le volevo chiederle:
    Ho finalmente ottenuto,l’indenizzo,legge 210/92.
    E,nel verbale,c’è la correlazione,tra le trasfusioni infette,e il contagio,per epatite c.
    solo,che:
    La C.M.O,ha omesso di verbalizzare,che io ero è sono affetta anche ad epatite b.
    Ora,durante la causa di risarcimento,danno biologico:
    si,potra’ Comunque,richiedere,al giudice il risarcimento,”oltre l’epatite c”anche per l’epatite b?Anche,se sul verbale della legge 210/92 non vi è stata verbalizzata la presenza dell’epatite b?Mi auguro,di essere stata chiara:
    Distinti saluti:
    la sig.ra Immacolata

  36. Mary Corsi dice:

    Certamente potrà far valere tutti i diritti in sede di richiesta di risarcimento danni, anche se non riconosciuti dalla CMO, che non è vincolante ai fini del suddetto risarcimento. Mi sembra di capire che si è già attivata in sede civile. Sono certa che il Suo avvocato sarà in grado di fornirLe tutte le informazioni del caso.

  37. immacolata dice:

    Ciao,mary sono immacolata.
    potrseti,come sempre,gentilmente,indicarmi,dovo,posso,scaricare,le sentenze,del 22.03.2008 tribunale di milano,numero 4092.
    E tribunale di firenze numero 496 del 26.03.2008?
    Sentenze,del risarcimento danno biologico?
    Ciao,mary
    da Immacolata.

  38. alessandro dice:

    operatore sanitario con episodi di epatite nel 1972(causa di servizio riconosciuta con aggravamento 1978), 1992 altro episodio di epatite hcv, nel 2002 diagnosi Cirrosi Epatica, 01.01.2005 in pensione volontaria.
    Agosto 2007 inoltro domanda per malattia professionale con diniego perchè trascorsi i termini artt.111/112 D.P.R. 1965, ricorso tramite Patronato con risposta uguale alla precedente.
    Il legale del Patronato con forti dubbi vuol procedere nel ricorso in quanto la domanda è stata presentata nei tre anni dalla pensione e solo nel 2007 è stata accertata dalla CML del Ministero della Salute (legge 210/92) il nesso tra malattia e lavoro.
    Cosa mi consigliate?
    In caso di ulteriore diniego devo pagare anche le spese legali.
    Grazie

  39. alessandro dice:

    per maggior chiarezza al quesito precedente.
    La domanda per la 210/92 è stata presentata a Giugno 2003 con diniego per mancanza di nesso causale.
    Ricorso tramite Patronato e la domanda viene accolta dal C.M.L. del Ministero della Salute direttamente in via amministrativa, rinunciando alla materia del contendere in quanto era chiaro il nesso causale.

  40. ale dice:

    Vorrei risposta al seguente quesito: se l’infezione da epatite B è avvenuta nel 1970 e l’indennizzo ex L.210/92 è stato chiesto e riconosciuto nel 2004-2005, volendo agire in giudiizo per il risarcimento del danno, chi è legittimato passivo all’azione per responsabilità contrattuale ? Ovvero l’attuale azienda ospedaliera, all’epoca era riferibile come soggetto al Ministero che quindi risponde anche in via contrattuale oltre che extracontrattuale? Mi risulta che le USL sono state costituite solo successivamente al 1970.
    GRAZIE

  41. annab dice:

    Buongiorno, avvocato
    Vorrei capire la differenza tra doppia patologia e doppio esito invalidante e a chi e come fare la domanda di doppio esito. GRAZIE

  42. Mary Corsi dice:

    per immacolata:
    la sentenza del tribunale di Milano 4092/08 può trovarla su questo link (dal sito http://www.studiolegalelrs.it):
    http://www.studiolegalelrs.it/wp-content/uploads/2008/04/tribunalemilano4092-2008anon.pdf

    Quella della Corte d’Appello di Firenze 496/08 su questo sito:
    http://www.bollettinogiuridicotelematico.it

  43. Mary Corsi dice:

    per Alessandro:
    l’art. 112 del DPR 1124/1965 prevede che “‘azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.”
    Può tentare il ricorso sulla base che per la determinazione della data di manifestazione della malattia debba riportarsi al nesso causale. Il riconoscimento della malattia professionale, infatti, richiede che la malattia sia contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione svolta, ed impone pertanto un nesso tra malattia ed attività lavorativa, nel senso che l’attività lavorativa debba essere “conditio sine qua non” della malattia, nesso riconosciuto nel 2007. Bisognerebbe tener conto, inoltre, di eventuali azioni che abbiano potuto interrompere la prescrizione.
    Ovviamente, in caso di rigetto potrebbe essere condannato alle spese.

  44. Mary Corsi dice:

    per ANNAB
    si ha doppia patologia quando, a causa del medesimo evento, si hanno due distinti infortuni (contagio di epatite e di AIDS). Si ha doppio esito invalidante quando da un unico evento lesivo (epatite) ne discenda indirettamente un altro (ad esempio, la perdita di funzionalità di un organo indirettamente causato dal fegato malato).
    In entrambi i casi si può avanzare domanda di indennizzo aggiuntivo alla ASL competente.
    Le allego il link dove può trovare un fac-simile di domanda
    http://www.asl.vt.it/Staff/MedLeg/moduli/domanda_l_210.pdf

  45. Mary Corsi dice:

    Per ALE:
    il nodo è stato sciolto dalla Cassazione. La responsabilità del Ministero può essergli addebitata sin dagli anni 70, anche per l’HCV, conosciuta solo nel 1989. La suddetta responsabilità è “astrattamente configurabile per tutte le infezioni contratte dall’inizio degli anni ‘70 in avanti, poiché, a partire da tale periodo il metodo per la rilevazione dei virus era già conosciuto, il rischio di trasmissione di epatiti virali era noto e, comunque, l’intrinseca pericolosità del sangue come veicolo di infezioni apparteneva già al patrimonio delle conoscenze comuni”. La detta responsabilità è di tipo extra-contrattuale, ex art. 2043 c.c., benché la recente sentenza del Tribunale di Milano 4092/08 abbia ravvisato anche una responsabilità di tipo contrattuale. Sussiste, in determinati casi, anche la responsabilità della struttura ospedaliera, ma posso senz’altro invitarLa a chiamare in causa il solo Ministero, per non incorrere in dichiarazioni di carenza di legittimità passiva. Le consiglio, comunque, di far visionare la documentazione al Suo legale di fiducia, al fine di vagliare la possibilità di citarli entrambi.

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