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Tradire in fase di separazione non conta

ROMA – Sebbene il tradimento del consorte sia una “violazione particolarmente grave” dei doveri coniugali e porti “di regola” ad addebitare la causa della responsabilità “a carico del coniuge traditore”, questa ‘norma’ non vale se l’infedeltà avviene dopo che entrambi i coniugi hanno depositato i ricorsi per la separazione. 

E’ quanto afferma la Cassazione respingendo il ricorso con il quale un marito siciliano chiedeva che la fine del loro matrimonio fosse addebitata alla ex moglie ‘colpevole’ per essersene andata via di casa e averlo tradito con un altro uomo.

La Suprema Corte ha invece ritenuto che “la relazione intrapresa dalla ex moglie, Concetta D.B., iniziò dopo la presentazione da parte di entrambi i coniugi dei ricorsi per la separazione in un momento in cui - come già stabilito dalla Corte di Appello di Palermo - la coppia aveva già deciso di separarsi e lo era, di fatto, da alcuni mesi”.

Il Tribunale di Palermo in primo grado, aveva accolto la domanda di addebito proposta da Luigi F. negando a Concetta il diritto all’assegno di mantenimento ma per effetto della sentenza 13431 della I Sezione Civile della Cassazione Luigi dovrà rassegnarsi a corrispondere ogni mese un assegno per la sua ex moglie perché il tradimento in caso di separazione non conta come motivo di addebito.

Spiega infatti la Suprema Corte che affinché le infedeltà siano considerate una ‘colpa’ è necessario che “sia provato un nesso di causalità fra tali comportamenti e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza”. “Ma nel momento in cui la convivenza è già intollerabile sono irrilevanti i comportamenti successivi”.

E così la sentenza 13431 depositata dalla Corte di Cassazione il 23 maggio 2008 ha respinto il ricorso di un ex marito che chiedeva di addebitare alla moglie la separazione perché pare che lei avesse intrapreso una relazione extraconiugale dopo una forte crisi tra i due. Il tribunale di Palermo, in primo grado, gli aveva dato ragione. Poi la Corte d’appello siciliana, a novembre del 2003, aveva cambiato idea “negando l’addebito alla ex moglie e attribuendo un assegno a carico del marito”. Il ricorso da lui proposto innanzi alla Suprema Corte non ha avuto successo: infatti la prima sezione civile, nel ripercorrere la decisione della Corte d’appello ha giudicato quest’ultima opportunamente motivata, essendo emerso dalla ricostruzione dei fatti, che la causa della crisi non era stato il tradimento quanto piuttosto una conseguenza della stessa che era già in atto e che, comunque, avrebbe portato alla separazione di lì a poco.

In particolare, si legge nelle motivazioni, “quanto all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, questa rappresenta una violazione particolarmente grave la quale deve ritenersi di regola circostanza sufficiente a determinare l’addebito della separazione a carico del coniuge responsabile, fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità fra l’infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già irrimediabilmente in atto”.

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