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Nulla la multa se l’autovelox non è segnalato

Il cittadino, spesso, per evitare lungaggini, fastidi ed onorari degli avvocati, preferisce pagare le multe dell’autovelox, spesso accompagnate da decurtazione dei punti, anche per evitare raddoppi e cartelle esattoriali.

Ma è importante che si sappia, non solo che la contestazione della multa può essere fatta personalmente, senza l’assistenza obbligatoria di un difensore, ma soprattutto quali siano le contestazioni che si possono avanzare, dinanzi al Giudice di Pace, in ordine alle multe elevate con autovelox.

Recentemente, un uomo di Monteroni d’Arbia ha vinto un ricorso avverso il verbale elevato per eccesso di velocità, perché guidava oltre ai 40 Km/h più del limite consentito, pari ad euro 350,00, oltre la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Il ricorso si basava sull’obbligo, da parte di Vigili Urbani, Polizia Stradale o chi per loro, di sistemare un cartello ben visibile che deve segnalare la presenta dell’autovelox ad un chilometro di distanza.

Al momento della multa l’automobilista ha contestato la mancanza di tale segnaletica e il Giudice di Pace non ha potuto che accogliere le sue istanze.

Ancora, la Cassazione, con sentenza n. 12338/2007 aveva respinto il ricorso presentato dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza Giudice di Pace di Lagonegro, che aveva annullato il verbale di contestazione per violazione dell’art. 142/8 C.d.s. elevato dalla Polizia Stradale, enunciando che “Il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dell’inequivoco disposto dell’art. 4 L. 168/02, secondo cui dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti. Norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge.

Si ricordi che la contravvenzione perde ogni efficacia se non descrive alcuni importanti riferimenti, quali il numero di targa e il modello dell’autocondotta, sempre necessari per l’efficacia della multa.

Inoltre dovrà essere specificato:

 1 Il modello di apparecchio usato

2 La tollerabilità in percentuale dello strumento
3 La verifica della funzionalità del rilevatore
4 La modalità di utilizzo del rilevatori (in particolare per i Telelaser)
5 L’omologazione ministeriale (per gli apparecchi automatici)
6 Il provvedimento prefettizio che individua le strade dove non è possibile fermare il trasgressore.
Attenzione, il fatto che uno dei punti sopra indicati non sia presente nel verbale, non significa che di possa cestinare la contravvenzione ma solo che si ha la possibilità di fare ricorso. Decorsi inutilmente i termini (60 giorni dalla notifica) la contravvenzione diviene esecutiva.

  Mary Corsi

 
 
 

 

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