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Immissioni sonore e vicini rumorosi

Le immissioni sonore e il disturbo della quiete pubblica

Quante volte sarà capitato a voi personalmente o a vostri amici o parenti , o magari vi sarà capitato di leggere sulle cronache di denunce da parte di condòmini esasperati dalle immissioni sonore provenienti dall’appartamento del vicino di casa? 

Ad esempio, come ci si può tutelare nei confronti del vicino di casa  che suona il pianoforte o altro strumento, esercitandosi continuamente tutti i giorni , nelle ore mattutine o pomeridiane?  E’ indubbio infatti, che casi come quello prospettato possono essere fonte di stress.  Un suono insopportabile,  perché ripetitivo o in quanto superi la normale tollerabilità in relazione al rumore di fondo, anche se generato in fasce orarie consentite dai regolamenti condominiali, può comunque essere idoneo a disturbare la quiete pubblica.

L’art. 659 codice penale considera la condotta di colui che “….abusando di strumenti sonori  o di segnalazioni acustiche……….disturba le occupazioni o il riposo delle persone”.  Trattasi evidentemente di una norma che intende tutelare non solo il riposo ( che di solito  avviene in determinate ore della giornata)  ma anche lo svolgimento delle normali occupazioni  che siano disturbate da immissioni che superano la normale tollerabilità.

Ma in materia, l’ordinamento non prevede solo una tutela penalistica  bensì anche  una tutela civilistica attraverso la quale è possibile chiedere e ottenere l’inibizione della immissione  sonora pregiudizievole.

A tal riguardo la Suprema Corte, con  sentenza n. 10735 del 3 agosto 2001 ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Firenze la quale aveva ritenuto doversi considerare superato il limite della normale tollerabilità dell’inquinamento acustico,  in presenza di immissioni prodotte dall’uso del pianoforte di intensità superiore a 3 decibel, rispetto alla base sonora di fondo.  La Cassazione ha in questo modo ritenuto inapplicabile, nei rapporti condominiali  i criteri fissati da leggi e regolamenti pubblicistici in quanto non richiamati dall’art. 844 codice civile.

Nei rapporti tra privati, pertanto,  le immissioni inquinanti possono essere rilevate, con accertamenti caso per caso, al fine di valutare la normale tollerabilità  o meno delle immissioni, tenendo presente tra l’altro la condizione dei luoghi ( zona residenziale, centro, ecc…)

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5 commenti a “Immissioni sonore e vicini rumorosi”

  1. Filippo dice:

    Non sapete cosa darei perchè il vicino smetta di suonare il pianoforte. Abitiamo in villette a schiera e ci separa una villetta. Lui lo fa per professione ma mi rende impossibile studiare o svolgere qualunque attività che implichi concentrazione e silezio.
    La zona è in genere tranquilla l’unica cosa che non sopporto è questo pianoforte credo emetta un suono che viene percepito subito anche se basso. Se dormo appena sento la prima nota mi sveglio.
    Sono costretto a uscire di casa per studiare. Vorrei vedere risolversi questo problema mantenendo discreti i rapporti di vicinato! Non so fino a quando riuscirò a sopportarlo anche perchè quando mi va bene sono 5 ore al giorno sabato e domenica inclusi.

  2. Mary Corsi dice:

    Il limite di tollerabilità delle immissioni sonore è stabilito dall’art. 488 del codice civile.
    La disciplina delle immissioni moleste nei rapporti tra privati va rinvenuta infatti nell’art. 844 cc, alla stregua delle cui disposizioni, quand’anche dette emissioni non superino i limiti fissati dalla legislazione speciale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il libero apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta.
    La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva condannato una signora a risarcire al vicino di casa il fastidio causato dalle continue esercitazioni al pianoforte. La Suprema Corte ha rilevato che limite di tollerabilità delle immissioni previsto dall’art.844 c.c. non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione, ed il relativo giudizio spetta al giudice del merito, il quale deve fare corretta applicazione dei principi in materia, ritenendo se siano superati i limiti di tollerabilità consentiti dalla legge.
    Le consiglio di tentare un approccio gentile, anche a mezzo lettera, con cui specifica le sue esigenze di studio, onde pianificare orari a lei più confacenti per le esercitazioni del suo vicino. In caso negativo, le è consentito il procedimento d’urgenza ex art. 700 cpc per l’immediata sospensione delle molestie.

  3. Mary Corsi dice:

    errata corrige: Il limite di tollerabilità delle immissioni sonore è stabilito dall’art. 844 (e non 488) del codice civile.

  4. Andrea dice:

    La proloco del comune in cui sono residente ha acquistato il terreno difronte a casa mia da un contadino. Sono venuto a conoscenza che è intenzione della proloco costruirci un Ristorante Bar aperto tutto l’anno. La cosa mi preoccupa assai in quanto il valore di casa mia si svaluterà notevolmente senza prendere in considerazione il rumore e le macchine che vanno e vengono, specialmente adesso che i fumatori passano le serate fuori all’aperto a bere e chiaccherare.

    Ho acquistato casa mia 5 anni fà, situata a pochi passi dal Lago Maggiore, con la garanzia che nessuno poteva costruire, in quanto è vietata la costruzione di edifici a meno di 200m dalla riva del lago. Adesso questo non sembra essere la verità! Durante i periodi estivi c’è sempre un gran baccano per le iniziative della proloco sulla spiaggia, cosa che non mi disturba in quanto sono consapevole che per i restanti 9 mesi dell’anno la zona è molto silenziosa.

    Qualcuno mi può consigliare cosa posso fare per bloccare i prgetti del comune?…A… dimenticavo il figlio del sindaco sarà il nuovo gestore del Ristorante/Bar…mi sa tanto che c’è poco da fare eccetto vendere casa dopo tanti scarifici.

  5. Mary Corsi dice:

    Gent.le sig. Andrea, non invidio la Sua posizione, in ogni senso. Comunque, Le spiego brevemente quali possono essere le eventuali azioni. In caso di disturbi da rumore, quando il responsabile è ben identificabile (quindi successivamente all’apertura del locale e accertato il disturbo alla quiete) può: 1. risolversi all’ARPA (agenzia regionale protezione ambiente) o alla ASL, oppure, nei piccoli centri, all’assessore all’ambiente o direttamente al Sindaco. Va da sè che quest’ultima opzione potrebbe rivelarsi inefficace. L’ARPA-ASL è poco costosa, ma i tempi sono molto lunghi e la soluzione spesso inconcludente. Altra possibilità è quella di rivolgersi al Tribunale, invocando l’art. 844 del codice civile, tramite un esperto di acustica o un avvocato, azione molto più costosa, ma anche molto più efficace, laddove il Tribunale (tramite CTU), accertasse la sussistenza del rumore, con cessazione del lamentato rumore, risarcimento danni e rimborso spese legali. La detta azione può essere esperita con ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc, con tempi assai meno lunghi rispetto al procedimento ordinario.
    Da ultimo, può preventivamente attivare un procedimento d’urgenza per danno temuto ex art. 1172 cc, onde ottenere un provvedimento volto ad ovviare il pericolo imminente, attraverso un ordine di adozione di misure idonee a tenere le immissione nel limite di tollerabilità, benché lei sappia provare in via anticipata l’imminente pericolo, con un consulente di parte.
    Auguri

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