Il cane emette cattivi odori? Attenti alle multe!
I proprietari degli animali devono adoperarsi per contenere gli “odori nauseabondi” dei loro amici a quattro zampe.
Lo ha stabilito la terza sezione della Cassazione penale che ha confermato la multa di 105 euro nei confronti di una signora per “aver provocato emissioni di gas nauseabondi” provenienti da escrementi e urine di oltre 30 animali, tra cani e gatti, tenuto nel proprio giardino.
Per quelle molestie la donna è stata anche condannata a risarcire il danno alla sua vicina. I giudici ritengono che, nel caso preso in esame, la padrona degli animali è responsabile di avere creato “molestie ai vicini”.
Il fatto risale al 2003, quando il Tribunale di Messina aveva condannato la donna, sentenza confermata dai giudici di legittimità che ricordano come il reato ex art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) non punisce soltanto “le emissioni di gas, vapori o fumo idonei a imbrattare o cagionare molestie alle persone provenienti da attività produttive nei casi non consentiti dalla legge, ma anche tutte quelle esalazioni maleodoranti comunque imputabili all’attività umana, quali ad esempio quelle provenienti dalla presenza nel proprio giardino di numerosi animali senza l’adozione di cautele idonee ad evitare disturbo o molestie ai vicini.
Attenti, dunque, soprattutto nei prossimi mesi estivi.















14 Novembre 2008 at 05:43
buon giorno, ho un problema analogo a quello citato sugli odori sgradevoli. mia moglie ha (purtroppo)subito un intervento alla pleura a causa di una metastasi da ca.In breve appena accusa odori sgradevoli, incomincia a tossire, e sta male. Questo accade da quando una famiglia di extracomunitari vicini di casa, cucina spezie che emanano odori sgradevoli.Posso avvalermi della stessa legge, per intimarli a modificare il loro modo di cucinare senza arrecare tale disturbo? grazie
14 Novembre 2008 at 16:18
Il suo problema può farsi rientrare nella disciplina di cui all’art. 844 codice civile che recita: il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo, calore, rumori, scuotimenti e simili propagazioni provenienti dal fondo del vicino se queste non superano la normale tollerabilità.
La disposizione dell’art. 844 cod. civ. e’ applicabile anche negli edifici in condominio nell’ipotesi in cui un condomino, nel godimento della propria unita’ immobiliare o della parti comuni, dia luogo ad immissioni moleste o dannose nella proprieta’ di altri condomini.
E’, pertanto, possibile ricorrere al giudice anche in via d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) per richiedere che, previo accertamento dell’entità degli odori nauseabondi e della nocività alla salute di sua moglie (certamente comprovabile con una perizia del Vs. medico di fiducia), venga ordinato al vicino di assumere i provvedimenti più idonei per eliminare, o se non altro fortemente attenuare, l’immissione degli odori.