Cooperative sociali: percentuale dei soci “svantaggiati”
L’accertamento della percentuale di persone socialmente svantaggiate come soci delle cooperative sociali (punto B).
Intervenendo a disciplinare l’intero settore, la Legge 381 dell’ 8 novembre 1991 “Disciplina delle cooperative sociali” ha istituito la categoria delle cooperative sociali, individuando nella “società cooperativa” lo strumento idoneo per il perseguimento di finalità sociali e di promozione umana, da realizzare o attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A), oppure attraverso attività produttive (tipo B) con le quali permettere l’integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate.
Le tipologie di tali lavoratori sono elencate nell’art. 4 della suddetta legge.
È, però, necessario che le persone svantaggiate inserite in cooperativa costituiscano almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, assumano la qualifica di soci.
È indispensabile, altresì, che le stesse abbiano una predisposizione sufficiente al lavoro, che la presenza di lavoratori ordinari sia tale da assicurare lo svolgimento dell’attività e che l’organismo sia gestito tenendo presente un progetto complessivo di formazione e programmi personalizzati.
Per le cooperative sociali di tipo B, dunque, considerato il loro duplice scopo di abilitare al lavoro soggetti svantaggiati e produrre beni e servizi, sono previste alcune agevolazioni: AGEVOLAZIONI COOP PUNTO B
Sono così esentati dal versamento dei contributi per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assicurativa, relativamente alla propria quota, sia le cooperative sociali che i soci “persone svantaggiate”. Detta agevolazione, come detto, è estesa soltanto alle cooperative di categoria “B”. Tenuto conto delle particolari condizioni di agevolazione, anche contributiva, di cui tali cooperative godono, è stata organizzata nei loro confronti una più estesa attività di vigilanza. Viene, infatti, a tale scopo istituito dalle Regioni un Albo Regionale delle cooperative sociali e l’ispezione ordinaria prevista dall’art. 2 del D.Lgs. C.P.S. 1577/47 avrà una frequenza annuale.
L’INPS ha provveduto in tal senso, per quanto di sua competenza, a precisare che tra gli individui svantaggiati di cui all’art. 4 della legge in esame, devono essere compresi gli invalidi fisici e psichici con grado di invalidità superiore al 45%. Tale limite è lo stesso che il decreto del Ministro del Lavoro 5 febbraio 1992 ha stabilito come limite minimo di invalidità per l’avviamento al lavoro come “invalido”.
Ma cosa accade se, nel corso del ciclo produttivo della cooperativa viene a mancare la percentuale dei soci svantaggiati? Se, dunque, viene meno la soglia del 30% di lavoratori invalidi, entro quanto tempo è necessario ripristinare il limite legale per poter fruire della normativa speciale di sostegno fiscale e contributivo (come la totale esenzione contributiva e la possibilità di stipulare Convenzioni con Enti pubblici per attività diverse da quelle socio-sanitarie ed educative, rispettivamente ex artt. 4, comma 3 e art. 5, L. n. 381/1991)?
La questione è stata risolta recentemente dal Ministero del Lavoro, Direzione generale per l’attività ispettiva, con l’emanazione dell’interpello n. 4 del 03 marzo 2008, su richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro di Roma, in merito alle modalità temporali di determinazione della percentuale di soggetti svantaggiati (30%) prevista per legge.
Orbene, tra i tratti più salienti dell’interpello allegato, va rilevato che, innanzitutto “…Nessuna disposizione normativa né amministrativa chiarisce lo specifico aspetto relativo alla sussistenza necessariamente permanente del predetto requisito percentuale; detta questione si pone particolarmente evidente nelle ipotesi in cui, a fronte di determinate esigenze produttive, la percentuale richiamata non risulti soddisfatta nell’ambito di un determinato periodo, fermo restando il rispetto della percentuale come media in un arco temporale più ampio.”
Pertanto, il Ministero ha provveduto ad individuare una soluzione coerente al quadro ordinamentale in materia, applicando i principi generali secondo cui, a mente dell’art. 22 del D.Lgs C.p.S 14 dicembre 1947, n. 1577, (che prevede che il venir meno del numero minimo legale di soci non comporta l’immediata messa in liquidazione della società, in quanto consente la reintegrazione del numero minimo legale entro il termine di un anno) non si può che ragionevolmente ritenere assolutamente fisiologico e segno di vitalità dell’impresa sul mercato che sussista una certa oscillazione nella dimensione quantitativa dell’organico della cooperativa.
Pertanto, il rispetto del limite percentuale del 30%, ove inteso in senso rigido, comporterebbe l’irragionevole conseguenza della mancata possibilità di conservazione del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati o l’obbligo di assumere altro personale svantaggiato, ancorché non necessario, al fine di ristabilire il predetto rapporto percentuale.
A prescindere dal fatto che alcune Regioni hanno disciplinato tale aspetto, prevedendo con proprie leggi regionali un periodo entro il quale è possibile mantenere una percentuale inferiore al 30% (per l’Emilia Romagna e il Lazio è stabilito in 6 mesi, per l’Umbria e l’Abruzzo un anno), il Ministero pone l’accento sull’ordinamento statale che, relativamente ai profili dimensionali delle aziende, assume come parametro generale la media annuale dei lavoratori in forza, così come si evince anche nell’ambito della disciplina sul TFR, interpretata e chiarita dall’INPS, con circolare n. 70/2007.
In definitiva, il Ministero conclude che “… appare decisamente ragionevole il riferimento ad un “arco temporale” … (comunque necessario, n.d.r.), … per la valutazione del rispetto del limite minimo del 30% di persone svantaggiate, qualora a fronte di determinati eventi a carattere produttivo non sia rispettato il mantenimento costante della percentuale richiamata, arco temporale che, in assenza di una diversa previsione della legislazione regionale, non sembra comunque possa eccedere i dodici mesi.”















28 Luglio 2008 at 12:33
IO sono molto delusa da una cooperativa sociale di verona e vigasio, la solidarietà, che non rinnova i contratti a tempo determinato creando false aspettative, che promette la fruizione di ferie di diritto per la ricerca di nuovi lavori e poi la nega senza possibilità di replica, che non concede i permessi che sono di diritto per il lavoratore,che rovina le equipe facendo scappare operatori ed educatori (in media se ne vanno 5-6 all’anno, e sono in crescita) lasciando gli utenti in balia di operatori sempre nuovi e sconosciuti.