Come ottenere l’indennizzo diretto dalle assicurazioni RC auto
L’indennizzo diretto in caso di incidente
Il DPR 254/2006 contenente il “Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale, a norma dell’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209 – codice delle assicurazione private” individua la versione definitiva del regolamento di attuazione del sistema di risarcimento diretto previsto e disciplinato dal codice delle assicurazioni (Dlgs 209/05) agli articoli 149 e 150. Scopo del provvedimento è stato quello di predisporre uno sistema più agevole e conveniente per il danneggiato nell’ipotesi in cui lo stesso si trovi a dover chiedere il risarcimento del danno a lui causato dalla circolazione stradale.
In particolare sono state individuate una serie di regole operative che dovranno dare esecuzione alla procedura di liquidazione dei danni così detti “minori” vale a dire tutti quei danni materiali e alla persona di lieve entità.
La disciplina dell’indennizzo diretto trova applicazione per i sinistri occorsi dal 1° febbraio 2007. Si tratta dunque di stabilire cosa si deve fare qualora il conducente o il passeggero di un veicolo resti coinvolto in un sinistro stradale riportando danni materiali o alla persona di lieve entità.
Come ottenere l’indennizzo
La procedura di indennizzo diretto si avvia mediante una richiesta di risarcimento del danneggiato che si ritiene non responsabile in tutto o in parte, all’impresa di assicurazione con la quale ha stipulato un contratto. La richiesta dovrà essere presentata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o, a meno che non sia escluso dal contratto, in via telematica. La richiesta dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinchè l’assicuratore possa essere messo nelle condizioni di valutare e liquidare il danno. L’elenco della documentazione che deve integrare la richiesta è contenuto nell’art. 6 del citato DPR. Qualora l’assicuratore riceva una richiesta incompleta in uno o più degli elementi necessari indicati nell’articolo succitato, l’impresa deve invitare il danneggiato a integrare la propria precedente comunicazione con tutte le allegazioni necessarie. Pertanto, i termini per l‘inoltro dell’offerta da parte dell’assicuratore restano sospesi fino a quando non ha avuto luogo detta integrazione.
Il contenuto della richiesta
Danni al veicolo e alle cose
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Nome degli assicurati
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Targhe dei veicoli coinvolti
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Denominazione elle rispettive compagnie di assicurazione
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Descrizione del sinistro
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Generalità degli eventuali testimoni
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Indicazione dell’intervento di organi di Polizia
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Luogo, giorni e ora in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia
In caso di lesioni subite dal conducente saranno necessari ulteriori elementi, quali:
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Età, attività e reddito del danneggiato
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Entità delle lesioni subite
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Dichiarazioni circa la spettanza di prestazioni da parte di assicurazioni sociali obbligatorie
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Attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione,con o senza postumi permanenti
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Eventuale consulenza medico legale di parte, con l’indicazione del compenso al professionista
E’ bene precisare che la stessa Impresa deve dare la propria collaborazione al danneggiato, offrendogli l’assistenza tecnica e informativa necessaria. Esiste cioè un obbligo della compagnia assicurativa di fornire al danneggiato il supporto tecnico necessario per la compilazione della richiesta di risarcimento danni al fine di garantire la realizzazione dell’interesse del danneggiato ad un completo ristoro del danno. Di fatto, detto “supporto tecnico”, ha sostituito l’attività professionale svolta dall’avvocato ma con conseguenze non sempre dall’esito felice.
La risposta
A seguito di tali adempimenti, con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l’impresa potrà:
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fare un’offerta di risarcimento del danno;
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esporre i motivi che impediscono di formulare un’afferta di risarcimento del danno.
I termini
La compagnia di assicurazione deve inviare una risposta entro i seguenti termini:
novanta giorni
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nel caso di lesioni
sessanta giorni
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nel caso di danni a soli veicoli o cose
trenta giorni
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nel caso di danni a veicoli o cose, nell’evenienza che il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.















14 Settembre 2008 at 16:44
ai sensi dell’art 149-150 e relativo art 6 del regolamento di attuazione è
contenuto della richiesta l’indicazione delle generalita dei testi
ed eventuali forze dell’ordine intervenute.
Ai sensi dell’art 7 del suddetto regolamento l’impresa in caso di richiesta
incompleta ai fini della regolarizzazione deve chiederne integrazione.
Costituisce obbligo del dannegiato e quindi presupposto per l’impresa
soccombente per non formulare offerta di risarcimento danni e per la
proponibilità dell’azione di risarcimento il mancato ricevimento di tali dati ?
Visto che l’impresa può avere tutte le informazioni dinanzi all’esistenza di un
fascicolo presso le forze dell’ordine ed estrarne copia dell’intero stesso
previa richiesta ? Per ciò che concerne i testi non si priverebbe l’azione di
tutela garantita dal sistema giudiziario?
in attesa di una vostra risposta vi ringrazio
anticipatamente
16 Settembre 2008 at 09:39
Il Dpr 254/06, in attuazione del d. Lsg. 209/05, all’art. 6 da Lei richiamato, prevede l’invio dei dati anche di eventuali testimoni. Qualora la richiesta risultasse incompleta, il DPR stabilisce che la compagnia assicurativa ha 30 giorni (da quello di ricevimento) per chiedere eventuali integrazioni al suo cliente. Ovviamente, nel decreto sono specificate anche le modalità di risposta al danneggiato con i relativi tempi massimi di invio, cioè 90 giorni in caso di lesioni, 60 in caso di danni ai soli veicoli o cose e 30 in caso di danni a veicoli o cose con un modulo di sinistro sottoscritto da entrambe le parti. In pratica, la compagnia assicuratrice, dopo avere esaminato la richiesta, potrà fare un’offerta di risarcimento (eventualmente in forma specifica) oppure rigettare la domanda, fornendo però le motivazioni dell’atto.
In caso di mancanza dell’integrazione richiesta, la Compagnia non può formulare alcuna proposta transattiva e non è suo onere accedere direttamente ai fascicoli presso le forze dell’ordine, bensì del danneggiato che deve farne richiesta ed estrarne copia.
Quanto sopra non pregiudica, comunque, l’azione giudiziaria cui deve essere egualmente depositata copia conforme dell’intervento delle forze dell’ordine, sempre onere dell’attore.
24 Settembre 2008 at 18:13
ciao.sono veramente molto utili le informazioni che da.io volevo se e posibile un informazione piu detagliata su quanto mi e succeso il 29-07-2008, dove una auto mi ha fatto uscire fuori srada xche occupava la mia corsia.senza aver urto.
x fortuna si e fermato e abbiamo firmato la cid dove lui si e pressa pienamente la colpa.dalla sua compagnia assicurativa nn ho avuto nessun tipo di oferta,finche martedi scorso mi sono rivolto ad un legale.e neanche da lui nn ho ancora nessun informazione visto che e da una sett che lui ha mandato la letera all assicurazione e in teoria dovrebe essere gia la risp.in quanto tempo ci vuole ancora che abia una risp decente.grazie
25 Settembre 2008 at 17:30
Con la legge sull’indennizzo diretto, in caso di CID sottoscritto da entrambe le parti, è la Sua compagnia assicurativa a risarcirla. Se vi sono solo danni materiali, ha tempo 30 giorni per formulare l’offerta (entro 10 deve periziare il mezzo), a far data dalla ricezione della raccomandata.
Qualora l’offerta giunga nel termine previsto e venga da Lei accettata, la Compagnia ha tempo altri 15 giorni per effettuare il pagamento e non sarà obbligata a saldare l’onorario del Suo avvocato.
Se l’offerta non è soddisfacente, dovrà inviare una racc. a/r entro 40 giorni dall’invio dell’assegno dichiarando di accettarlo solo in conto anticipo e riservandosi di agire giudizialmente. Qualora l’offerta non giunga nei termini, potrà sollecitare la compagnia, sempre a mezzo lett. racc. a/r, o attivarsi con citazione al Giudice di pace, per danni sino a 15.000 euro, al Tribuale per danni superiori.
11 Ottobre 2008 at 10:51
Brave, complimenti per il blog.
Per l’ultima risposta, in aggiunta alla già esauriente spiegazione, si consideri anche che l’Ass.ne potrebbe non essere completamente convinta delle modalità di accadimento del sinistro (della dinamica indicata) e, eventualmente spiegandone i motivi, rifiutare il risarcimento; infatti l’art. 143 comma 2 D.Lgs. n. 209/05 dispone che: “Quando il modulo (CAI) sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. “, vale a dire che il contenuto del modulo sottoscritto dalle parti ha un valore solamente presunto (presunzione juris tantum) e la legge ne ammette la prova contraria.
Buon lavoro. Ciao
3 Novembre 2008 at 15:59
Probabilmente sono fuori tema, ma provo ugualmente a farvi questo quesito.
Ho ricevuto la comunicazione di un sinistro secondo la quale il mio automezzo risulterebbe coinvolto con le seguenti modalità:
veicolo controparte: veicolo in sosta o in fermata
veicolo assicurato: usciva da parcheggio, luogo privato, strada vicinale.
Il tutto mi viene comunicato ai sensi dell’art. 143 del codice delle assicurazioni.
Non sono riuscito a sapere nieltr’altro, se non informazioni volutamente molto vaghe, cioè a parte la città in cui avrebbe dovuto essere successo, non so la via ne l’ora.
La mia assicurazione dice che non c’è niente da fare e che procederà alla liquidazione e che mi aumenterà il malus.
Quali sono gli strumenti per tutelarmi essendo sicuro di non aver cagionato nessun sinistro?
grazie.
4 Novembre 2008 at 11:27
Gent. sig. Luca,
l’unica strada possibile è quella di contestare il sinistro presso la sua compagnia. Chieda di accedere ai documenti per l’esatta determinazione del fatto (ora e luogo sono necessari). Non ho capito se la detta denuncia Le è stata comunicata solo dalla Sua compagnia o se Le è stata recapitata richiesta di risarcimento danni da parte del danneggiato (come dovrebbe essere). In caso di dati mancanti (ora e data) la Sua compagnia non dovrebbe formulare alcuna offerta, previa richiesta di integrazione. Laddove venisse a conoscenza delle informazioni, dovrà provare che in quell’ora e in quel luogo la Sua vettura si trovava altrove (anche attraverso testimoni) e lo faccia con racc. a/r alla Sua compagnia, diffidandola dal risarcire alcunché.
In tal caso nulla sarà dovuto al danneggiato.
Resto a disposizione per chiarimenti.