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Come mettere “in mora” un debitore

La COSTITUZIONE IN MORA  (art. 1219 c.c.)

La messa in mora è una procedura per intimare UFFICIALMENTE  il debitore che non rispetta il contratto affinchè lo adempia.  L’art. 1219 c.c. richiede che la costituzione in mora avvenga mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto ma non richiede particolari forme all’infuori della scrittura.

“L’atto di costituzione in mora di cui all’art. 1219 c.c. idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 ultimo comma c.c., non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e quindi non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente con qualsiasi atto scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.” (Cass.  Civ. sez. lav. 19 marzo 1994, n. 2628.)

Sono giuridicamente riconosciute:

1) la raccomandata A/r
2) la corrispondenza informatica avente valore legale
3) la firma elettronica. 

Dunque semplici e-mail o telefonate non sono utili allo scopo.

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