Sangue infetto: pubblicato il decreto sulle transazioni.


E’ stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23.09.2009 il Decreto del Ministero della Salute per accedere alle transazioni, rivolto a tutti coloro che sono stati danneggiati a seguito di emotrasfusioni da sangue infetto ed abbiano, alla data del 31.12.2007, instaurato il relativo giudizio per il risarcimento dei danni.

Trattasi del tanto atteso:

DECRETO 28 aprile 2009, n. 132
 
Regolamento di esecuzione dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell’articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti. (09G0142) (GU n. 221 del 23-9-2009 )

Ricordo come l’acquisizione delle domande di adesione alla procedura transattiva deve essere effettuata con le seguenti modalità:

rivolgere domanda di adesione al Ministero; la domanda di adesione costituisce manifestazione di interesse ed ha valore di istanza per l’accesso alla successiva fase di stipula delle singole transazioni; le domande devono essere presentate con modalità di inoltro per via telematica al Ministero, secondo modalita’ tecniche fissate con apposita circolare.

Le domande sono presentate dai legali che assistono gli interessati nel giudizio pendente di risarcimento danni entro 90 GIORNI dalla data di pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, della circolare di cui alla lettera c); alla stessa domanda deve essere allegata la documentazione elencata nel decreto.

Ove il legale non possa motivatamente avvalersi della modalita’ di inoltro telematico, la domanda potra’ essere inoltrata al Ministero secondo modalita’ fissate dalla medesima circolare.

Qui potete consultare il Decreto pubblicato sulla GU:

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 221 del 23-9-2009 – Decreto 28.04.2009 n. 132

In basso l’allegato riportante i limiti massimi:


                                

Allegato

TABELLA

Limiti massimi inderogabili entro cui determinare
i singoli importi transattivi
(gruppo di lavoro paritetico D.M. 13 marzo 2002)

aventi causa di danneggiati deceduti |€ 619.748,28
———————————————————————
danneggiati viventi per i quali vi sia almeno una |
sentenza favorevole | € 464.811,21
———————————————————————
danneggiati viventi per i quali non vi e’ ancora |
alcuna sentenza favorevole | € 413.165,52

Gli importi sopra riportati sono da intendersi al netto di
eventuali importi aggiuntivi riconoscibili a titolo transattivo
connessi alle specifiche modalita’ di eventuale rateizzazione.

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  1. #1 di Giovanna il 6 ottobre 2009 - 18:31

    Non ho l’ascrivibilità tabellare, ho il nesso e i tempi giusti. C’è la possibilità di entrare in transazione?

  2. #2 di Avv. Mary Corsi il 7 ottobre 2009 - 09:29

    per GIOVANNA:
    purtroppo no. Per accedere alle transazioni bisogna essere titolari di indennizzo (quindi con tutti i requisiti richiesti, compresa l’ascrivibilità) oltre ad avere una causa pendente al 31.12.2007.

  3. #3 di filippo il 8 ottobre 2009 - 20:49

    buona sera avvocato,io percepisco indenizzo ho instaurato una causa per danno biologico nel 2oo4,con esito negativo appellandomi in cassazione .secondo lei rientro sono piu’ confuso che altro

  4. #4 di Avv. Mary Corsi il 9 ottobre 2009 - 11:42

    per FILIPPO:
    ritengo di no. Il decreto parla chiaro:
    art 2 D. Lgs 132/2009
    1. Costituiscono presupposti per la stipula delle transazioni con i soggetti di cui all’articolo 1:
    a) l’ esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, accertato dalla competente Commissione Medico Ospedaliera di cui all’articolo 165 del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di seguito denominata «Commissione», o dall’ Ufficio medico legale della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito enominato «Ufficio
    medico legale», o da una sentenza;
    b) l’esistenza del nesso causale tra il danno di cui alla precedente lettera a)e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione
    obbligatoria, accertata ad opera della competente Commissione o dall’Ufficio Medico Legale o da una sentenza; limitatamente alle transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti, si prescinde dalla presenza del nesso di causalita’ tra il danno di cui alla lettera a) ed il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall’Ufficio Medico Legale o da una sentenza.
    Art 3
    2) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entita’ del danno subito, dell’eta’ del soggetto al momento della manifestazione del danno e del grado del giudizio in cui e’ stata pronunciata la sentenza favorevole.

  5. #5 di rosalia il 17 ottobre 2009 - 11:43

    egreggio avvocato la sottoscritta ha un danno ascrivibile alla 6 categoria ho vinto la causa ma dopo il ministero si e appellato al 6/12/2009 cosa succede entro nella tranzazione o debbo aspettare dopo l’appello per il danno biologico o risasrcimento la prego mi dia notizie perche il mio avvocato non e molto chiaro nei miei riguardi oppure penso che per pronucciarsi debba vederci chiaro La ringrazio per sua gentile risposta

  6. #6 di Avv. Mary Corsi il 17 ottobre 2009 - 14:24

    per ROSALIA:
    può certamente fare domanda di transazione, senza attendere il giudizio d’appello.

  7. #7 di rosalia il 18 ottobre 2009 - 12:20

    grazie avvocato Lei e un avvocato che sa trattare le persone e io me ne ricordero

  8. #8 di DANIELE il 19 ottobre 2009 - 14:59

    Salve Avvocato,
    mio padre è deceduto il 25/08/2009 causa epatocarcinoma su cirrosi epatica,lui emofiliaco nel 1978 causa una trasfusione prese il virus HCV,nel 2001 gli fu riconosciuto dal ministero della salute un indennizzo mensile,volevo sapere se puo rientrare nella domanda di transazione appena uscita o dovro fare causa al ministero e aspettare una nuova transazione?
    Grazie
    Daniele

  9. #9 di Avv. Mary Corsi il 19 ottobre 2009 - 16:17

    per DANIELE:
    purtroppo, sì.Requisito indispensabile per accedere a queste transazioni è l’avere una causa pendente al 31.12.2007. Pertanto non può far altro che procedere giudizialmente.

  10. #10 di LUCREZIA il 19 ottobre 2009 - 18:49

    Dopo aver ottenuto l’indennizzo ai sensi della legge 210/92, ho fatto causa al Ministero per il risarcimento danni (giudizio promosso nel 2006). La causa è tuttora pendente. Rientro nella transazione o devo aspettare la sentenza di primo grado?

  11. #11 di Avv. Mary Corsi il 19 ottobre 2009 - 20:24

    per LUCREZIA:
    rientra nelle transazioni, non c’è bisogno di attendere la sentenza.

  12. #12 di Francesco il 19 ottobre 2009 - 22:50

    Buonasera , voleva farle alcune domande per schiarirmi un pò le idee circa il decreto transattivo da poco pubblicato in g.u..
    1- c’è differenza giuridica tra gli emofiliaci, talassemici e i trasfusi occasionali?
    2- gli importi possono essere erogati inferiormente a quanto riportato nelle tabelle?
    3- la sentenza favorevole è presupposto necessario affinchè possa essere accolta domanda di transazione?
    salutu francesco

  13. #13 di DANIELE il 20 ottobre 2009 - 07:44

    Grazie avvocato per la gentile risposta,ma quanto tempo dovro attendere per una nuova transazione?è meglio fare causa al ministero della salute o all’ente ospedaliero che ha effettuato la trasfusione?
    Grazie
    Daniele

  14. #14 di Avv. Mary Corsi il 20 ottobre 2009 - 12:46

    per FRANCESCO:
    Molte delle Vs. domande possono essere chiarite leggendo il decreto che ho allegato. Ad ogni buon conto:
    1. non c’è alcuna differenza.
    D. Lgs 132/2009:
    art. 1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell’articolo 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i criteri per la stipula, nell’ambito di un piano pluriennale, delle transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento danni che siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, definendo altresi’ la procedura attuativa delle disposizioni sopra citate.

    2. gli importi in tabella rappresentato i limiti massimi. Vuol dire che possono essere risarcite somme inferiori, in base alle richieste in causa, allo stato di gravità, etc…

    art 3, comma 1, lett a)
    per i soggetti talassemici ed i soggetti emofilici si adottano i medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi gia’ fissati per i soggetti emofilici dall’articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, ivi compresi gli importi fissati dallo stesso documento conclusivo e riportati nella tabella allegata al presente decreto, da considerarsi limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi transattivi in base all’eta’ del soggetto al momento della manifestazione del danno;

    3. presupposto necessario è solo l’avere una causa pendente, non l’avere una sentenza. L’aver ottenuto una sentenza di primo grado favorevole, rileva ai soli fini dell’importo del risarcimento:

    art 3, lett c)
    2) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entita’ del danno subito, dell’eta’ del soggetto al momento della manifestazione del danno e del grado del giudizio in cui e’ stata pronunciata la sentenza favorevole;
    3) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entita’ del danno subito e dell’eta’ del soggetto al momento della manifestazione del danno.
    d) Nei casi in cui l’amministrazione sia stata condannata al risarcimento per un importo complessivo, al lordo di interessi, rivalutazione e spese legali, superiore agli importi riportati nella tabella allegata, il limite massimo inderogabile per la transazione sara’ pari all’80% dell’importo stabilito in sentenza nei casi di sentenza non definitiva di primo grado e al 90% nei casi di sentenza non definitiva d’appello.

  15. #15 di Avv. Mary Corsi il 20 ottobre 2009 - 12:50

    per DANIELE:
    già il decreto odierno è stato “partorito” con molta fatica. Provveda quanto prima alla citazione. Il Ministero è sempre legittimato passivo, l’ente ospedaliero solo se ricorrono i presupposti della responsabilità contrattuale. Sarà il Suo avvocato a valutare l’opportunità di citare anche l’ospedale. In bocca al lupo.

  16. #16 di DANIELE il 20 ottobre 2009 - 12:56

    Grazie mille avvocato per la sua disponibilita,e crepi il lupo.

  17. #17 di antonio il 23 ottobre 2009 - 18:00

    riconosciuta L.210/92, nel ‘95 inoltro a nome mio al Ministero, all’assessorato e all’ospedale dove mi sono state fatte le trasfusioni, lettera di richiesta di risarcimento danni e messa in mora(mai nessuna risposta, tranne che dall’assicurazione dell’ospedale che mi inviò dal perito per la visita). Rientro nella transazione, avendo presentato istanza al Ministero?

  18. #18 di Avv. Mary Corsi il 23 ottobre 2009 - 22:12

    per ANTONIO:
    NO. La lettera di risarcimento non è un atto giudiziale. Il decreto mi sembra parli chiaro. Bisogna aver incardinato un giudizio di risarcimento presso il Tribunale competente entro il 31.12.2007. Attenzione. Se sono trascorsi 5 anni dall’inoltro della raccomandata, rischia la prescrizione del diritto. Il Ministero non risponde mai alle richieste stragiudiziali. Sono necessarie esclusivamente per interrompere i termini di prescrizione.

  19. #19 di Alessandro il 24 ottobre 2009 - 14:26

    Avvocato, ho una causa (pendente) di richiesta indennizzo ex L. 210/1992, la quale si concluderà a Febbraio. Se dovessi chiedere l’indennizzo ex D.M. 132/2009, il giudice dovrà solo far riferimento ai nuovi parametri di indennizzo o si instaura un “nuovo” processo?
    Grazie

  20. #20 di Avv. Mary Corsi il 24 ottobre 2009 - 18:31

    per ALESSANDRO:
    onestamente non ho capito molto bene la domanda o probabilmente Lei fa un pò di confusione. Il procedimento per l’ottenimento dell’indennizzo ex lege 210/92 è procedimento diverso dal risarcimento danni. Si tengono dinanzi a giudici diversi: il primo dinanzi al giudice del lavoro, il secondo dinanzi al giudice ordinario. Lei non può accedere alle transazioni ex DM 132/2009 che NON è un indennizzo, ma una somma liquidata transattivamente a titolo di risarcimento danni. Solo se ha incardinato una causa di risarcimento (e non di indennizzo) può accedere alle transazioni, sempre che ne abbia i requisiti (ovvero essere già titolare di indennizzo ed aver incardinato il procedimento per risarcimento entro il 31.12.2009).

  21. #21 di Eduardo il 30 ottobre 2009 - 13:33

    Egr. Avvocato Corsi ( premetto che ci eravamo sentiti al tel. qualche settimana fa, e che sarei disposto ad iniziare qualsiasi causa),ma per maggiore chiarezza le sottopongo il mio quesito.
    Nel 1971 ( fine anno 71 )ho subito una trasfusione per cui ho contratto il virus
    dell’epatite C, cosa che è rimasta nascosta per anni.
    Alcuni anni fa per degli esami che dovevo fare ho scoperto questa malattia. Ho subito inoltrato richiesta per ottenere l’indennizzo ( cosa che mi è stata già accordata ascrivendomi alla tabella VI )e successivamente ho iniziato la causa per ottenere il risarcimento.
    Solo qualche settimana fà il Giudice si è espresso negando il risarcimento, pare per problemi solo di termini di presentazione della domanda di risarcimento che dovrebbe essere presentata entro i due anni dal riconoscimento dell’indennizzo (termine che invece è stato rispettato) e dal fatto che il danno è stato subito a cavallo tra il ‘71 e il ‘72, anni in cui non era ancora stato scoperto il virus dell’epa C .
    Ancora non si conoscono le motivazioni ufficiali in quanto non è stata ancora depositat e notificato il dispositivo.
    Le chiedo se a questo punto è proponibile la richiesta di transazione,e comunque se è il caso di proporre appello a tale decisione, che mi pare del tutto in disaccordo con i paletti fissati dalle ultime sentenze della Cassazione

  22. #22 di Avv. Mary Corsi il 30 ottobre 2009 - 13:54

    per EDUARDO:
    certamente bisogna aspettare la motivazione del giudice di primo grado. In linea generale, posso anticiparle che i DUE anni dal riconoscimento dell’indennizzo non mi risultano da alcuna norma. Probabilmente intendeva dire che la citazione doveva essere depositata entro 5 anni dalla richiesta ai sensi della legge 210/92 (questo il termine di prescrizione stabilito dalla Cassazione). In ordine a tale punto, diverse sono le motivazioni per impuganre la sentenza, ma sono abbastanza complesse, per cui gradirei vedere la documentazione e parlarne di persona. Il fatto che l’epatite sia stata contratta negli anni 70 non conta nel giudizio di responsabilità del Ministero. Il virus dell’epatite C è stato isolato solo nel 1988, mentre è stato chiarito dalla Cassazione che il ministero è responsabile sin dai primi anni 70, e ancor più dalla metà degli anni 60.
    Direi, in genere, che si può tentare l’appello, ferma restando la necessaria disamina della sentenza e della documentazione.
    Attenzione ai termini di prescrizione. Se il Ministero le notifica la sentenza, abbiamo tempo solo 30 gg. per fare appello.

  23. #23 di Eduardo il 30 ottobre 2009 - 14:02

    Non è stato ancora notificato nulla, almeno da quello che mi dice l’Avvoc. di cui parlavo al tel., e comunque , posso presentarmi io al Tribunale di Palermoe chiedere di vedere gli atti, o dev’essere solo il legale a farlo?

  24. #24 di Avv. Mary Corsi il 30 ottobre 2009 - 14:42

    per EDUARDO:
    solitamente è il legale che provvede. Gli dica di portarsi in cancelleria e richiedere copia della sentenza uso appello.

  25. #25 di Eduardo il 30 ottobre 2009 - 14:43

    Grazie mille, come daccordo , confermo che La richiamerò appena in possesso di tutti gli atti.

  26. #26 di sara il 3 novembre 2009 - 14:58

    salve Avvocato, le chiedo per favore di elencarmi i requisiti e le modalità per chiedere riconoscimento danno biologico da visrus HCV per trasfusione soggetto emofilico vivente ed in cura interferone ma che non ha intentanto causa a suo tempo.
    La ringrazio per la Sua attenzione.

  27. #27 di Avv. Mary Corsi il 3 novembre 2009 - 18:42

    per SARA:
    per fare causa occorre che:
    - sia accertato il nesso causale tra patologia e trasfusioni, attraverso la CMO in sede di indennizzo; diversamente si deve provare, in corso di causa il nesso;
    - il diritto non sia prescritto. Su questo argomento La rimando all’articolo “Danno da trasfusione. Ora si può avere il risarcimento” nonché all’articolo “Risarcimento danni da sangue infetto. Ripartizione dell’onere probatorio sul tema della prescrizione” in cui ho parlato molte volte del problema relativo alla prescrizione. In genere dovrebbe essere di 5 anni, dal momento dell’inoltro della domanda 210/92, ma a mio parere, nella maggior parte dei casi, detto termine decorre dal momento della notifica della CMO sul nesso.
    Come vede l’argomento è talmente ampio e complesso che meriterebbe un esame approfondito. Può contattarmi, se crede, ai miei recapiti. saluti

  28. #28 di Eduardo il 13 novembre 2009 - 22:05

    Gent.ma Avv. Corsi, proprio oggi il mio Avvocato ha ritirato il dispositivo e lo me lo farà avere già via mail la settimana prossima.
    In sintesi la decisione del giudice riguarda il periodo del contaggio, avvenuto fine ‘71 (parlo di dicembre) o inizi ‘72, che il virus non era ancora noto, per cui non si riconosce alcuna responsabilità al Ministero, mentre le ultime sentenza della Cassazione se non sbaglio hanno riconosciuto tale responsabilità già dalla metà anni 60.
    Il tutto era già stato espressamente citato nella comparsa preparata dal mio legale all’udienza delle precisazioni delle conclusioni, documento che vorrei sottoporLe per una lettura.
    Quindi qualora mi volesse indicare una mail Le potrei già inviarequesto primo documento, in attesa di ricevere il dispositivo.
    Cordialmente
    Eduardo Sessa

  29. #29 di Avv. Mary Corsi il 14 novembre 2009 - 12:36

    per EDUARDO:
    può inviarmela all’indirizzo di posta elettronica: marycorsi@hotmail.com
    Ritengo, ad ogni buon conto, che il Collega saprà certamente tutelarLa la meglio anche in sede di Appello.

  30. #30 di Giuseppe il 16 novembre 2009 - 11:34

    Avvocato Corsi, ho in corso una causa di risarcimento danni che si concluderà a marzo.
    Se faccio richiesta di accesso alla transazione, cosa accade alla causa? Il giudice sospende il giudizio o comunque emette la sentenza?
    Grazie

  31. #31 di Avv. Mary Corsi il 16 novembre 2009 - 12:10

    per GIUSEPPE:
    per accedere alle transazioni il Ministero richiede che Lei debba abbandonare la causa. Nelle more del giudizio può chiedere al Giudice (siete Voi a fare richiesta, il Giudice si basa sulle istanze di parte e non decide da solo), un rinvio per possibile conciliazione stragiudiziale. Sta ai difensori. Pertanto sarebbe il caso che si consultasse con il Suo avvocato che saprà certamente meglio di me consigliarla, anche sulle possibilità di vittoria del giudizio e sull’ammontare delle somme richieste rispetto a quelle stabilite con transazione.

  32. #32 di Giuseppe il 16 novembre 2009 - 20:31

    E cosa accadrebbe se io accedessi alla transazione, ma non chiedessi al giudice di rinviare il giudizio?

  33. #33 di Francesco il 17 novembre 2009 - 10:55

    Salve, mia madre ha una causa in corso per il risarcimento, a maggio 2010 ci sarà la prima forse sentenza, il medico legale scelto dal giudice gli ha dato un danno del 30%, conviene chiedere la rinunzia al procedimeno e chiedre la transazione?
    la transazione calcolando che mi madre prende il vitalizio della 210/92, come da tabell 8, conviene chieder la transazione o atendere il giudizio?
    grazie

  34. #34 di Avv. Mary Corsi il 17 novembre 2009 - 21:35

    per GIUSEPPE:
    le ho risposto via mail.

  35. #35 di Avv. Mary Corsi il 17 novembre 2009 - 21:51

    per FRANCESCO E PER TUTTI:
    bisogna valutare a quanto ammonta la richiesta di risarcimento, come si è svolto il giudizio, qual è la possibilità di vittoria, a quale fascia apparterreste in caso di transazione, etc etc etc. Sono risposte che potrà darvi solo il Vs. avvocato.

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