L’accertamento della percentuale di persone socialmente svantaggiate come soci delle cooperative sociali (punto B).
Intervenendo a disciplinare l’intero settore, la legge 381 dell’8 novembre 1991 “Disciplina delle cooperative sociali” ha istituito la categoria delle cooperative sociali, individuando nella “società cooperativa” lo strumento idoneo per il perseguimento di finalità sociali e di promozione umana, da realizzare o attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A), oppure attraverso attività produttive (tipo B) con le quali permettere l’integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate.
Le tipologie di tali lavoratori sono elencate nell’art. 4 della suddetta legge.
È, però, necessario che le persone svantaggiate inserite in cooperativa costituiscano almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, assumano la qualifica di soci.
È indispensabile, altresì, che le stesse abbiano una predisposizione sufficiente al lavoro, che la presenza di lavoratori ordinari sia tale da assicurare lo svolgimento dell’attività e che l’organismo sia gestito tenendo presente un progetto complessivo di formazione e programmi personalizzati.
Per le cooperative sociali di tipo B, dunque, considerato il loro duplice scopo di abilitare al lavoro soggetti svantaggiati e produrre beni e servizi, sono previste alcune agevolazioni: AGEVOLAZIONI COOP PUNTO B
Sono così esentati dal versamento dei contributi per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assicurativa, relativamente alla propria quota, sia le cooperative sociali che i soci “persone svantaggiate”. Detta agevolazione, come detto, è estesa soltanto alle cooperative di categoria “B”. Tenuto conto delle particolari condizioni di agevolazione, anche contributiva, di cui tali cooperative godono, è stata organizzata nei loro confronti una più estesa attività di vigilanza. Viene, infatti, a tale scopo istituito dalle Regioni un Albo Regionale delle cooperative sociali e l’ispezione ordinaria prevista dall’art. 2 del D.Lgs. C.P.S. 1577/47 avrà una frequenza annuale.
L’INPS ha provveduto in tal senso, per quanto di sua competenza, a precisare che tra gli individui svantaggiati di cui all’art. 4 della legge in esame, devono essere compresi gli invalidi fisici e psichici con grado di invalidità superiore al 45%. Tale limite è lo stesso che il decreto del Ministro del Lavoro 5 febbraio 1992 ha stabilito come limite minimo di invalidità per l’avviamento al lavoro come “invalido”.
Ma cosa accade se, nel corso del ciclo produttivo della cooperativa viene a mancare la percentuale dei soci svantaggiati? Se, dunque, viene meno la soglia del 30% di lavoratori invalidi, entro quanto tempo è necessario ripristinare il limite legale per poter fruire della normativa speciale di sostegno fiscale e contributivo (come la totale esenzione contributiva e la possibilità di stipulare Convenzioni con Enti pubblici per attività diverse da quelle socio-sanitarie ed educative, rispettivamente ex artt. 4, comma 3 e art. 5, L. n. 381/1991)?
La questione è stata risolta recentemente dal Ministero del Lavoro, Direzione generale per l’attività ispettiva, con l’emanazione dell’interpello n. 4 del 03 marzo 2008, su richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro di Roma, in merito alle modalità temporali di determinazione della percentuale di soggetti svantaggiati (30%) prevista per legge.
Orbene, tra i tratti più salienti dell’interpello allegato, va rilevato che, innanzitutto “…Nessuna disposizione normativa né amministrativa chiarisce lo specifico aspetto relativo alla sussistenza necessariamente permanente del predetto requisito percentuale; detta questione si pone particolarmente evidente nelle ipotesi in cui, a fronte di determinate esigenze produttive, la percentuale richiamata non risulti soddisfatta nell’ambito di un determinato periodo, fermo restando il rispetto della percentuale come media in un arco temporale più ampio.”
Pertanto, il Ministero ha provveduto ad individuare una soluzione coerente al quadro ordinamentale in materia, applicando i principi generali secondo cui, a mente dell’art. 22 del D.Lgs C.p.S 14 dicembre 1947, n. 1577, (che prevede che il venir meno del numero minimo legale di soci non comporta l’immediata messa in liquidazione della società, in quanto consente la reintegrazione del numero minimo legale entro il termine di un anno) non si può che ragionevolmente ritenere assolutamente fisiologico e segno di vitalità dell’impresa sul mercato che sussista una certa oscillazione nella dimensione quantitativa dell’organico della cooperativa.
Pertanto, il rispetto del limite percentuale del 30%, ove inteso in senso rigido, comporterebbe l’irragionevole conseguenza della mancata possibilità di conservazione del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati o l’obbligo di assumere altro personale svantaggiato, ancorché non necessario, al fine di ristabilire il predetto rapporto percentuale.
A prescindere dal fatto che alcune Regioni hanno disciplinato tale aspetto, prevedendo con proprie leggi regionali un periodo entro il quale è possibile mantenere una percentuale inferiore al 30% (per l’Emilia Romagna e il Lazio è stabilito in 6 mesi, per l’Umbria e l’Abruzzo un anno), il Ministero pone l’accento sull’ordinamento statale che, relativamente ai profili dimensionali delle aziende, assume come parametro generale la media annuale dei lavoratori in forza, così come si evince anche nell’ambito della disciplina sul TFR, interpretata e chiarita dall’INPS, con circolare n. 70/2007.
In definitiva, il Ministero conclude che “… appare decisamente ragionevole il riferimento ad un “arco temporale” … (comunque necessario, n.d.r.), … per la valutazione del rispetto del limite minimo del 30% di persone svantaggiate, qualora a fronte di determinati eventi a carattere produttivo non sia rispettato il mantenimento costante della percentuale richiamata, arco temporale che, in assenza di una diversa previsione della legislazione regionale, non sembra comunque possa eccedere i dodici mesi.”



#1 di luna delusa il 28 luglio 2008 - 12:33
IO sono molto delusa da una cooperativa sociale di verona e vigasio, la solidarietà, che non rinnova i contratti a tempo determinato creando false aspettative, che promette la fruizione di ferie di diritto per la ricerca di nuovi lavori e poi la nega senza possibilità di replica, che non concede i permessi che sono di diritto per il lavoratore,che rovina le equipe facendo scappare operatori ed educatori (in media se ne vanno 5-6 all’anno, e sono in crescita) lasciando gli utenti in balia di operatori sempre nuovi e sconosciuti.
#2 di DEBORAH il 10 settembre 2008 - 17:52
non mi è ancora chiaro se, in qualità di coop. sociale, assumendo una persona svantaggiata (disabilità al 100%) come dipendente e non come socio, si può usufruire degli sgravi contributivi inps per intero.
qualcuno può rispondermi?
grazie
#3 di Mary Corsi il 11 settembre 2008 - 16:51
Gent.le sig.ra Deborah,
ai fini dell’ottenimento dello sgravio contributivo, l’art. 4 della legge 381/92 non prevede la necessità di rivestire la qualifica di socio. Pertanto, è previsto anche se la persona svantaggiata è solo dipendente della cooperativa.
L’unico dubbio che mi viene è l’assunzione di un disabile al 100%, ma se è stato assunto, evidentemente ciò era possibile.
#4 di Luca il 22 gennaio 2009 - 14:43
Il 30% delle persone svantaggiate viene calcolato sul totale dei lavoratori oppure sul totale decurtato del numero delle persone svantaggiate? (Es. su 50 lavoratori 12 sono svantaggiati. Per sapere quanti svantaggiati deve avere l’azienda faccio il 30% di 50, cioè 15, oppure il 30% di 38 (50-12), cioè 11, e quindi l’azienda è già a posto? Mi sembra di aver letto da qualche parte che biogna utilizzare la seconda formula ma non ricordo dove.
Sapete darmi qualche informazione in più? Grazie mille!!
#5 di Mary Corsi il 10 marzo 2009 - 13:43
per LUCA:
L’art. 4, comma 2, legge 381/1991 pone, come condizione per l’applicazione delle agevolazioni contributive, che almeno il trenta per cento della cooperativa sia costituito da persone svantaggiate.
Le Circolari INPS n. 296/92, n. 109/93 e n. 188/94 hanno esplicitato che la norma fa riferimento al numero complessivo dei lavoratori soci e non soci, esclusi i soci volontari ed i lavoratori svantaggiati stessi.
Nel caso in cui, in una Cooperativa sociale tutti i soci siano soggetti svantaggiati e, pertanto, la base per il calcolo del 30%, determinata secondo i criteri sopra descritti, risulterebbe effettivamente pari a zero, alla luce di uno specifico chiarimento fornito in passato all’Istituto dal Ministero del Lavoro, deve concludersi che pure in una situazione così particolare sussiste la natura di cooperativa sociale.
#6 di Stefano Gennarelli il 12 marzo 2009 - 15:44
la percentuale del 30%, da calcolarsi esclusivamente con riferimento ai lavoratori soci e non soci, è data dal rapporto tra il numero dei lavoratori svantaggiati e la forza lavora complessiva al netto, chiaramente, degli svantaggiait stessi. Pertanto in una cooperativa sociale con 15 lavoratori dipendenti, di cui 6 svantaggiati, la percentuale è data dal rapporto 6/9, pari al 66%.
#7 di PAOLA il 12 marzo 2009 - 16:38
Nel caso di un recupero crediti da parte di una Cooperativa di Garanzia Fidi verso il socio al quale la cooperativa aveva rilasciato garanzia su un finanziamento concesso dalla Banca e non onorato, dovendo produrre le copie autentiche di vari documenti (ad es.: convenzione con la banca, adesione a socio, ecc.), si chiede:
- le fotocopie vanno assoggettate a bollo?
- se si in che misura (euro 14,62 su ogni 4 pagine)?
#8 di Maurizio Di FRANCO il 12 marzo 2009 - 20:06
Se la documentazione richiesta deve essere prodota da una cooperativa sociale di cui alla L. 381/91, ritengo possa valere quanto previsto dall’articolato del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 artt 10 e successivi ( esenzioni), in quanto le cooperative sociali sono O.N.L.U.S. di diritto.
#9 di errico il 29 aprile 2009 - 23:20
scusate l’intrusione…mi hanno affidato in gestione la gestione inps dei dipendenti di tre hotel in prov. di messina desideravo sapere su un totale di 51 dipendenti ad oggi 30/04, i part time che costituiscono circa il 50% del totale, come vanno considerati in proporzione al loro orario di lavoro settimanale? e se quest’ultimo cambia? che succede? Grazie a chi mi da qualche delucidazione in merito.
Dove posso trovare magari qualche esempio?
#10 di rossella il 1 agosto 2009 - 13:12
avrei bisogno di sapere come socia attiva di coop. sociale se ci sono agevolazioni per un risanamento economico, dato da una pessima ex gestione, chiedendo ovviamente mutui o quant’altro a tassi agevolati, o finanziamenti atti a progetti di recupero crisi economiche… ecc.
purtroppo trovo le situazioni come la ns correlate di pochissima solidarietà data secondo me da coop. sociali non prorio investite di fini realmente mutualistici.
Secondo me una coop. sociale a differenza di lamentele continue sui contratti e i pagamenti in ritardo dei dipendenti, dovrebbe essere composta da persone in grado di capire il lavoro del sociale, ed accomunarlo ad un lavoro di base imprenditoriale, che deve prediligere il personale coinvolgimento alla crescita e la riuscita della coop. stessa per la propria riuscita e gratifica personale, aiutando tutti quanti il fine stesso della L. 381. scusate la polemica, ma è così gradevole lavorare uniti e non uno contro il mondo, siamo pieni di politichesi e burocrati che bloccano i buoni intenti se smettessimo almeno noi …….
#11 di Mary Corsi il 3 agosto 2009 - 16:21
per ROSSELLA:
non ci sono norme che finanzino le cooperative. Dipende esclusivamente dal rapporto con la banca. Credo sia il caso di affidarsi ad uno studio professionale specializzato nel risanamento delle ziende. Se vuole, posso fornirLe qualche nominativo.
#12 di monica il 8 gennaio 2010 - 16:30
mi chiedo in una cooperativa di tipo misto, ossia sia di tipo A che di tipo B, il calcolo del 30% su quali soci va fatto? Ritengo se vengono presi tutti i lavoratori della cooperativa sia di tipo A che di tipo B, non riuscirò mai ad avere una percentuale che mi permetta di poter usufruire di suddette agevolazioni. Qualcuno può aiutarmi?
#13 di Avv. Mary Corsi il 9 gennaio 2010 - 14:58
per MONICA:
in realtà, le cooperative miste non sono disciplinate in maniera organica. Le cooperative sociali possono essere di tipo A o B, di cui all’art. 1 legge 381/91. Dovrebbe specificarmi a quali agevolazioni si riferisce. Solo dopo potrò darle una risposta compiuta.
#14 di caterina Mangiaruga il 8 febbraio 2010 - 00:52
Ciao a tutti, mi chiamo caterina e sono presidente di una cooperativa sociale di tipo b ai sensi della legge 381/91..
vorrei avere delle informazioni in merito allo status di soggetto svantaggiato per cooperative sociali.
La nostra cooperativa ha partecipato ad una gara di servizio, a santeramo in colle riservata a cooperative sociali di tipo b, gara che ci è stata aggiudicata per aver praticato il ribasso più alto, per sette mesi in base al disciplinare e capitolato d’oneri allegato al cottimo fiduciario, il settore servizi sociali dell’ente sulla scorta del disciplinare ci obbliga ad assumere lavoratori residente esclusivamente in santeramo in colle, e lo stesso discliplinare dice chiaramente che bisogna rispettare la quota di soggetti svantaggiati cosi come stabilito dalla legge 381/91, fin qui tutto bene, perchè fino ad ora le quote degli svantaggiati e la condizione di svantaggiato cosi come stabilisce l’art. 4 della 381/91 è stata rispetta, da pochi giorni un assessore del comune mi telefona per comunicarmi lei i nominativi da assumere, cosa del tutto illegale, per giunta di dice, che lo status di svantaggiato è stata ampliato dall’art. 2 lett. f regolamento ce 2204/2002, pertanto isoggetti che adesso mi obbligano ad assumere non sono più solo quelli indicati dall’art 4 della 381, ma tanti altri.
le domande a cui vi chiedo cortesemente di rispondermi sono le seguenti.
1 noi cooperative sociali in base alle 381/91 per l’assunzione di personale svantaggiato ai sensi dell’art 4 della 381, usufruiamo dell’esenzione totale dal pagamento dei contributi previdenziali, motivo per il quale ci siamo aggiudicati la gara del servizio in questione, con un ribasso del 27,35%,
adesso ci vogliono costringere ad assumere personale in base al regolamento ce 2204/2002, a tal proposito vi chiedo anche per essi è prevista l’esenzione totale dei contributi previdenziali.
nel caso contrario non riusciremmo a far fronte al servizio perchè nella gara avevamo calcolato l’esenzione.
Noi abbiamo detto all’ente che loro fanno confusione tra la “definizione” o concetto di categorie di soggetti o lavoratori svantaggiati, in quanto di recente il termine è stato ampliato dal regolamento ce 2204.
Vi sarei grata se potreste rispondermi subito,
#15 di Avv. Mary Corsi il 8 febbraio 2010 - 17:13
per CATERINA:
cara Caterina, purtroppo il regolamento CE a cui ti riferisci non è mai stato recepito dal ns. Parlamento, nè tantomeno dalle Regioni. Affinchè la direttiva europea possa essere applicata, necessita una modifica della legge 381/91. Finchè ciò non avviene (e ti assicuro che molti sono stati i solleciti) si continuerà ad applicare la normativa vigente. Tra l’altro, l’INPS, già di per sè rigida nell’applicazione delle esenzioni, non credo ricoscerebbe alcunché. Chiedi all’Ill.mo assessore che porti all’attenzione della giunta la stesura di una legge regionale ad hoc per l’applicazione del regolamento CE, piuttosto che comunicare i nominativi da assumere…
Quindi la risposta è la seguente: non è prevista l’esenzione per i soggetti di cui all’art. 2, lett. f regolamento CE 2204/02, ma solo per quelli previsti dall’art. 4 legge 381/92.
#16 di caterina Mangiaruga il 9 febbraio 2010 - 13:08
Grazie,
per le delucidazioni.
caterina
#17 di Anna il 8 giugno 2010 - 17:36
Gentile dottoressa ho da porre il seguente quesito: ho una invalidità pari al 46% e vorrei sapere se rientro nella categoria dei soggetti svantaggiati (art. 4 L.381/91) che consente alle coop. sociali di tipo B di usufruire degli sgravi contributivi. In caso contrario, le chiedo, cortesemente, di indicarmi quale è la percentuale minima necessaria nonchè la normativa in cui si fa riferimento a tale percentuale. Grazie per la cortese attenzione.
#18 di Avv. Mary Corsi il 10 giugno 2010 - 08:01
per ANNA:
la soglia minima per la qualifica di soggetto svantaggiato è proprio il 46% di invalidità. La normativa di riferimento è la legge 381/91.
#19 di Anna il 10 giugno 2010 - 18:34
Gentile Dottoressa la ringrazio di cuore per la sua attenzione e disponibilità, se possibile vorrei chiederle ancora qualche altra spiegazione in merito alla Legge 381/91. Stabilito che con la mia percentuale di invalidità rientro nella categoria dei soggetti svantaggiati, e che, quindi, le coop. soc. di tipo B che mi assumono possono usufruire degli sgravi contributivi, le chiedo cortesemente: di che entità sono questi sgravi? Sono proporzionati alla percentuale di invalidità o sono uguali per tutti indipendentemente da tale percentuale? La ringrazio nuovamente per la sua disponibilità.
#20 di agata il 14 giugno 2010 - 16:04
Buon giorno,
io lavoro in una cooperativa sociale p.a., la mia responsabile un giorno mi telefona dicendomi che ha sbagliato a farmi il contratto, invece di socio lavoratore mi ha messa come dipendente. Adesso io volevo chiedere cosa mi conviene fare?? qual’è la differenza?
#21 di Avv. Mary Corsi il 14 giugno 2010 - 16:51
per AGATA:
il socio-dipendente ha, oltre al ruolo di imprenditore che assume il rischio di impresa (comunque sempre limitato alla quota sociale versata), anche un rapporto di lavoro dipendente, con tutte le tutele del caso (ferie, malattia, tfr etc).
#22 di Avv. Mary Corsi il 14 giugno 2010 - 17:09
Per le cooperative sociali di tipo B, considerato il loro duplice scopo di abilitare al lavoro soggetti svantaggiati e produrre beni e servizi, sono previste alcune agevolazioni:
- gli enti pubblici possono, in deroga alla disciplina in materia di appalti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le stesse per la fornitura di beni e servizi diversi
da quelli socio-sanitari ed educativi;
- le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono state ridotte a zero.
Con la legge n. 381, invero, il legislatore ha riconosciuto l’esonero contributivo, che comprende la quota a carico del lavoratore alle cooperative sociali che hanno come
finalità quella dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, sia per i soci che per gli altri lavoratori dipendenti svantaggiati. Alla legge sopra citata hanno fatto seguito una serie di circolari interpretative dovute alla necessità di fornire chiarimenti per la fase operativa (vedi circolare del Ministero del Lavoro 9 ottobre 1992, n. 116 e la circolare dell’Inps 29 dicembre 1992, n. 296). Infatti, oggi il diritto all’esenzione contributiva spetta sia che si tratti di soci della cooperativa (art.4 l.381/1991) sia che si tratti di lavoratori dipendenti della stessa (Circ.INPS 29 dicembre 1992 n.296), purché il numero delle persone svantaggiate costituiscano almeno il 30% dell’intero organico occupato.
Quindi l’esonero totale è previsto a prescindere dalla percentuale di invalidità.
#23 di Anna il 14 giugno 2010 - 18:39
Grazie di cuore per le informazioni dettagliate ed esaurienti!
#24 di agata il 15 giugno 2010 - 14:17
Buon giorno; la ringrazio per la risposta, ma essendo un pò ignorante nella materia, volevo chiederle; la cooperativa per cui lavoro è SOCIETà COOPERATIVA PER AZIONI, quindi a quanto so è diversa dalla coop. sociale.
Per questo volevo chiedere se in caso la coop. (in cui lavoro) dovesse fallire a cosa vado incontro da dipendente anzichè socia? i diritti da dipendente sono uguali a quelli da socia o superiori?
La ringrazio in anticipo
#25 di Avv. Mary Corsi il 15 giugno 2010 - 16:35
per AGATA:
la cooperativa può scegliere se adottare le norme relative alla spa o alla srl. E’ e resta pur sempre una cooperativa sociale. Cambiano solo le norme del codice civile che si decidono da adottare (s.p.a o s.r.l. se ha determinati requisiti).
Per la disciplina delle coop. sociali la rimando alla legge 381/91 che Le chiarirà molte cose.
Le società cooperative godono di autonomia patrimoniale perfetta.
L’art. 2518 dispone infatti che nelle società cooperative per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Se la società è a resp. limitata (come la gran parte dei casi) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo complesso patrimoniale, ed i soci sono solamente tenuti a conferire in società quanto si erano impegnati all’atto della sottoscrizione delle quote o delle azioni.
Il socio è un imprenditore vero e proprio, partecipa alle attività della cooperativa, può proporre modifiche, convocare assemblee, partecipare alle decisioni etc.
In caso di fallimento, in qualità di socia non lavoratrice, risponderebbe nei limiti della quota sociale versata.
In qualità di socio-lavoratore, quindi con apposito contratto dipendente, perderebbe il lavoro, ma non rischia assolutamente nulla.
i diritti da dipendente sono uguali a quelli da socia o superiori?
Non vuol dire nulla. I rapporti sono diversi. Quale socia è imprenditrice, quale dipendente è dipendente.
La materia è alquanto complessa. Sarebbe il caso che si rivolgesse ad un consulente del lavoro.
#26 di agata il 16 giugno 2010 - 14:23
La ringrazio per la sua risposta è stata molto chiara. Mi rivolgerò al consulente del lavoro e vedremo cosa mi dirà.
Cordiali saluti
#27 di silvia il 19 giugno 2010 - 23:53
salve,
ho bisogno di un’informazione,io lavoro per una cooperativa sociale,in una casa di riposo.
l’altro giorno mentre ero a lavoro…fuori c’è stata una tempesta,ha grandinato palle di ghiaccio,che mi hanno letteralmente rovinato tutta la macchina…sapete che posso richiedere qualcosa..cosa posso fare??
#28 di Avv. Mary Corsi il 21 giugno 2010 - 09:54
per SILVIA:
beh, adesso non pretendiamo la luna. Il danno da Le descritto da eventi atmosferici viene risarcito solo ove previsto dalla Sua assicurazione. La cooperativa non può rispondere.
#29 di carlo il 30 giugno 2010 - 15:45
Intendevo in caso di fallimento cosa si rischia?
(ci sono amche dei soci non lavoranti, un CDA e dei soci volontari)
#30 di Avv. Mary Corsi il 8 luglio 2010 - 11:24
per CARLO:
nella cooperativa vige il principio della “porta aperta” per cui si può diventare soci o recedere senza modifiche statutarie.
Il caso di necessità, i soci possono decidere di aumentare il capitale sociale. Ma ogni socio (anche in caso di fallimento) risponde sempre e solo nei limiti della quota versata. Può recedere da socio, ma rimanere dipendente (sempre che ve ne sia l’accordo).
#31 di carlo il 8 luglio 2010 - 13:25
grazie…
#32 di Avv. Mary Corsi il 9 luglio 2010 - 16:17
per CARLO:
ritengo opportuno fornirLe i dettagli della risposta a seguito del consulto con il dott. Pappalepore, commercialista e revisore contabile esperto in cooperazione:
Gentile Carlo,
i finanziamenti effettuati in conto aumento capitale sociale sono assunti dalla società senza obbligo di restituzione.
Se la cooperativa dovesse perdurare in una situazione di perdita e il patrimonio risultasse insufficiente alla copertura delle passività generate, i soci risponderebbero personalemnte solo nel caso in cui abbiano concesso garanzie personali.
Nel caso contrario i soci non rischierebbero nulla, poiché la società cooperativa è una società di capitali, con personalità giuridica e quindi perfetta autonomia patrimoniale.
Le ipotesi di recesso (sia dal rapporto mutualistico, sia da quello lavorativo) vanno valutate sulla base dello statuto sociale e del regolamento interno depositato a norma della L. 142
La ringrazio per il suo intervento
dott. Fabrizio Pappalepore
STUDIO PAPPALEPORE
e-mail: fpappalepore@studiopappalepore.it
Via Marrelli, 61
67100 L’AQUILA
Tel. +39.0862.41.48.05
Fax +39.0862.41.48.09
Via Adige, 2
65129 PESCARA
Tel. +39.085.51.083
Fax +39.085.49.69.488
#33 di Pierangela Galli il 2 agosto 2010 - 09:33
vorrei avere un’informazione riguardo all’assunzione di personale svantaggiato: i lavoratori in mobilità rientrano tra questi? ci sono ancora le esenzioni e agevolazioni fiscali relative all’assunzione di queste figure? Ringrazio, distinti saluti
#34 di Avv. Mary Corsi il 5 agosto 2010 - 20:17
per PIERANGELA GALLI:
la legge 381/91 indica quali sono le persone svantaggiate da inserire nelle cooperative sociali, all’art. 4:
Art. 4. Persone svantaggiate.
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.
E’ controverso se vi rientrino anche lavoratori in mobilità, poichè generalmente altre persone svantaggiate possono essere indicate con decreto del Presidente del Consiglio, mentre nella circolare INPS non sono previste.
Quanto ai contributi previdenziali ed assistenziali, vi è sgravio totale.
#35 di paola il 18 agosto 2010 - 12:59
lavoro in un ristorante bar albergo
ho visto ,senza volere,il mio contratto solo su una e-mail del mio datore di lavoro e nonchè suocero.
io non ho mai firmato un contratto scritto,e tanto meno uno stipendio
chi mi aiuta?
#36 di paola il 18 agosto 2010 - 13:01
per favore rispondetemi alla mia e-mail
paola130167@yahoo.it
grazie
#37 di Avv. Mary Corsi il 19 agosto 2010 - 20:31
Per PAOLA:
Cara Paola, dovrebbe essere più precisa. Anche se non ha firmato alcun contratto, saprà perfettamente quali sono le norme sul lavoro in nero. Se prova di lavorare alle dipendenze di Suo suocero, potrà ottenere un contratto e il diritto alla retribuzione, dinanzi il Giudice del Lavoro.