Trasfusioni con sangue infetto: da Palermo condanne milionarie.

Da Palermo risarcimenti milionari per sangue infetto.

Sono di poco tempo fa due le sentenze emesse dal Tribunale di Palermo che hanno condannato il Ministero della Salute a risarcire due cittadini, danneggiati a seguito di trasfusione di sangue infetto.

Con la prima sentenza il Tribunale ha condannato il Ministero a risarcire la somma di € 547.000,00, di cui € 497.000,00 in favore di un cittadino Lampedusano a titolo di danno biologico e morale, ed ulteriori € 50.000,00 per la moglie del danneggiato, per danno morale e danno alla sfera sessuale, a causa della necessità di adottare precauzioni per il pericolo di contagio.

La seconda sentenza, emessa dallo stesso Tribunale, in persona di Giudice diverso, ha condannato il dicastero a risarcire la somma la somma complessiva di € 529.000,00, di cui € 376.000,00 in favore della signora contagiata da epatite post-trasfusionale ed € 153.000,00 in favore del marito, purtroppo contagiato a seguito di rapporti sessuali intrattenuti con la consorte.

Sono centinaia le cause incardinate presso i tribunali di tutta Italia a seguito dei numerosi contagi avvenuti dagli anni 70 ai 90, per pratiche trasfusionali poco controllate.

Nel secondo caso di risarcimento ai coniugi, addirittura non era stato possibile rinvenire le trasfusioni effettuate, poiché non annotate nella cartella clinica dell’intervento chirurgico, con la conseguenza che era stato impossibile dimostrare il nesso di causa.

Fortunatamente, dopo la minaccia di denuncia penale per omissione di atti d’ufficio, l’Azienda ospedaliera ha depositato i registri trasfusionali dai quali risultava che alla signora erano state somministrate almeno tre sacche di sangue.

Le trasfusioni sono avvenute rispettivamente nel 1986 e, nel secondo caso, nel 1983.

A seguito del grave peggioramento dello stato di salute ed a causa del radicale mutamento delle proprie condizioni di vita, i cittadini siciliani hanno deciso di intraprendere la causa civile contro il Ministero della Salute, al quale competeva istituzionalmente il compito di vigilare sulla raccolta e sulla distribuzione del sangue e degli emoderivati da destinare alla somministrazione.

Il Ministero della Salute, si è difeso, come sempre fa, assumendo che non sarebbe resposnsabile poiché, all’epoca delle trasfusioni, non era ancora stato identificato il virus dell’epatite C (sino al 1989 conosciuto come NonA-NonB).

Ricordiamo come le Sezioni Unite della Cassazione, nel gennaio 2008 e con una recente sentenza del 2010, abbiano chiarito come il ministero debba ritenersi responsabile fin da quando è stato identificato il virus dell’epatite B, quindi, quantomeno, dai primi anni ’70.

Il Tribunale di Palermo, ha, dunque, correttamente applicato i principi della Suprema Corte condannando l’ente poiché doveva esercitare attivamente il dovere di controllo e vigilanza – secondo le tecniche al tempo note – sulla sicurezza del sangue e dei suoi derivati, in modo da ridurre il rischio infezioni post-trasfusionali.

Pertanto, avendo omesso il controllo preventivo sul sangue importato dall’Africa e dall’Asia (ma anche dall’America, ricordiamo come drogati ed alcolisti facevano la fila per donare il loro sangue in cambio di pochi cent) ad alto rischio patogeno, è da addebitargli una responsabilità colposa che con il suo comportamento omissivo ha favorito la trasmissione di epatite B e C e AIDS con le pratiche trasfusionali e la somministrazione di emoderivati.

 

Questo articolo ha 24 commenti

  • francesco scrive:

    Buon. giorno avvocato le vorrei chiedere un parere per quando segue
    la CMO di Messina mi a convoco a visita il 29/04/2009/ e in data 15/04/2011/ l’asl mi a notificava il verbale della C:M:O nesso causale si senza ascrivendomi a nessuna categoria della
    tabella del DPR o inviato in data(26/04/2011) il ricorso al ministero della salute indirizzato al Ministero Dir . Gen. Programmazione sanitaria uff. 3 Via ribotta Roma e in data (05/05/2011) al dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie via Boccarelli n°30 Catanzaro per l’indennizzo ora ad oggi non o avuto nessuna comunicazione del ricorso da parte del ministero posso asperire al giudice del lavoro La Ringrazio per un suo tempestivo parere

  • Avv. Mary Corsi scrive:

    Per GIULIO:
    Il termine per richiedere il risarcimento è di 5 anni, che solitamente si fanno partire dal momento dell’inoltro della domanda di indennizzo, salvo interruzioni.
    Ne dovremmo parlare con calma. Mi può contattare a settembre. Saluti.

  • Giulio scrive:

    Gent.ma Avv. Mary Corsi, recentemente mi è stato riconosciuto l’indennizzo per la legge 210/92.
    E’ vero che potrei richiedere anche un risarcimento del danno biologico?
    Tuttavia, faccio presente che la domanda per ottenere l’indennizzo fu inoltrata nel mese di maggio 2005, e non so se il tempo fosse prescritto.
    Se la cosa fosse possibile potrei contattarla privatamente?
    Grazie! Giulio.

  • Avv. Mary Corsi scrive:

    pe GIOVANNA:
    Lei ha inolrato la domanda amministrativa di indennizzo ex lege 210/92, e non di risarcimento.
    L’Azione di risarcimento si prescrive in 5 anni a far data dalla preso di coscienza della propria malattia e dalla conoscenza o conoscibilità del nesso causale.
    Molti giudici fanno partire questi 5 anni dalla data di inoltro della domanda di indennizzo, pochi dalla notifica della CMO. Nel Suo caso mi pare sia fuori da entrambi.
    Mi dovrebbe far sapere quando ha fatto domanda di indennizzo e quando ha avuto la risposta positiva.

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